(Regione Piemonte - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 15, 11 dicembre 2006)
1. La zona di tutela assoluta è la porzione di territorio più interna, immediatamente circostante l'opera di captazione, ed è adibita esclusivamente all'opera stessa ed alle collegate infrastrutture di servizio.
2. La zona di tutela assoluta è adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo motivata deroga, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere.
3. L'accesso alla zona di tutela assoluta è . consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo.