Piemonte - DPGR 15/06 - articolo 4: Zona di tutela assoluta

Articolo 4 - Zona di tutela assoluta

(Regione Piemonte - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 15, 11 dicembre 2006)

1. La zona di tutela assoluta è la porzione di territorio più interna, immediatamente circostante l'opera di captazione, ed è adibita esclusivamente all'opera stessa ed alle collegate infrastrutture di servizio.

2. La zona di tutela assoluta è adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo motivata deroga, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere.

3. L'accesso alla zona di tutela assoluta è . consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo.


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