(Regione Piemonte - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 15, 11 dicembre 2006)
1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le autorità d'ambito adottano, su proposta dei gestori, un programma di adeguamento delle aree di salvaguardia delle captazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel quale sono indicate:
a) le aree già definite con apposito provvedimento e conformi alle disposizioni di cui al presente regolamento;
b) le opere di captazione in ordine alle quali proporre la definizione delle aree di salvaguardia in applicazione del presente regolamento;
c) le opere di captazione per le quali sia programmato l'abbandono nei cinque anni successivi all'adozione del programma stesso e relativo piano di dismissione, con priorità per i pozzi le cui aree di salvaguardia sono classificate in classe 1 ai sensi dell'allegato B.