(Regione Friuli Venezia Giulia - regolamento n° 35, 21 febbraio 2007)
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
Visto l'Art. 41 della menzionata legge, istitutivo del "Fondo per l'autonomia possibile e per l'assi- stenza a lungo termine" (FAP), rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono prowedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri;
Richiamato in particolare il comma 4 del predetto Art. che dispone, tra l'altro, che le modalità di gestione del fondo sono disciplinate con atto della giunta regionale, da adottarsi previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della competente Commissione consiliare;
Atteso che, in considerazione della materia trattata, la giunta regionale ha ritenuto di acquisire anche il parere del Consiglio delle autonomie locali;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 32 dd. 12 gennaio 2007, con la quale è stato approvato, in via preliminare, il "Regolamento di attuazione del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'Art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6" ed è stato awiato l'iter per l'acquisizione dei summenzionati pareri;
Acquisiti i pareri favorevoli della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, della Terza Commissione consiliare e del Consiglio delle autonomie locali, espressi, con osservazioni, nelle sedute svoltesi rispettivamente il 24, il 25 e il 31 gennaio 2007;
Precisato che di dette osservazioni si è tenuto conto nella redazione del testo definitivo del Regolamento;
Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 286 dd. 16 febbraio 2007;
Decreta: