FVG - Regolamento 35/07 - articolo 1: Oggetto e finalità

Regolamento - Articolo 1 - Oggetto e finalità

(Regione Friuli Venezia Giulia - regolamento n° 35, 21 febbraio 2007)

1. Il presente regolamento disciplina il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP) di cui all'Art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

2. L'introduzione e l'utilizzo del FAP si propongono di contribuire al perseguimento delle seguenti finalità:

a) rafforzare il sostegno pubblico all'area della non autosufficienza;

b) favorire la permanenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio, attivando o potenziando la rete di assistenza domiciliare integrata;

c) garantire alle persone con disabilità adeguata assistenza personale per la vita indipendente;

d) sostenere nel contempo la capacità di risoluzione autonoma delle famiglie, fornendo alle stesse risorse e strumenti necessari a svolgere adeguatamente i compiti di assistenza a favore dei propri familiari in stato di bisogno;

e) contribuire al miglioramento del governo del sistema territoriale, anche attraverso la riaffermazione del Progetto personalizzato quale strumento centrale di approccio e sviluppo del percorso di cura e assistenza;

f) incidere positivamente sul superamento dell'eterogeneità esistente nella Regione per quantità e qualità dell'offerta, tendendo progressivamente a garantire standard minimi di dimensione dell'offerta, della qualità e del governo del predetto percorso;

g) contribuire all'incremento dei livelli di integrazione sociosanitaria, rendendo il FAP un'occasione per potenziare e accelerare i processi di responsabilizzazione condivisa e per riorientare e potenziare l'azione dell'amministrazione regionale verso rafforzate forme di accompagnamento e sostegno all'attuazione dei cambiamenti sul territorio.

3. Il fondo è ripartito tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei comuni.

4. L'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale pianifica con proprio atto l'utilizzo delle risorse per quanto non specificato nel presente Regolamento e monitora l'andamento della misura anche ai fini del riesame previsto all'Art. 10, comma 2, del presente Regolamento.


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