FVG - Regolamento 35/07 - articolo 10: Validità

Regolamento - Articolo 10 - Validità

(Regione Friuli Venezia Giulia - regolamento n° 35, 21 febbraio 2007)

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano ai casi di nuova presa in carico e a quelli che risultano nuovi relativamente alla prestazione considerata nonchè alle situazioni segnalate tra il 1° gennaio 2007 e l'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora prese in carico.

2. Il presente regolamento ha valore sperimentale ed è oggetto di riesame ed eventuale revisione a conclusione del primo semestre di vigenza e, in ogni caso, in occasione dell'adozione a valere sul tutto il territorio regionale del metodo di valutazione multidimensionale denominato VAL.GRAF. (VALutazione GRAFica).


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