(Regione Friuli Venezia Giulia - regolamento n° 35, 21 febbraio 2007)
1. Ai casi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, percepiscono benefici economici ai sensi dell'Art. 32 della legge regionale n. 10/1998 o a sostegno di progetti per la vita indipendente avviati ai sensi del decreto della giunta regionale n. 655/1999, come integrata dall'allegato al decreto della giunta regionale n. 1910/2003, è garantita per l'anno 2007 la continuità prestazionale, in pari misura. La continuità prestazionale, in pari misura, è eventualmemte estesa all'anno 2008 con atto motivato dell'Assemblea dei sindaci.
2. Nelle more delle rivalutazioni di cui al comma 3, ai casi che, alla data presa a riferimento al comma 1, percepiscono benefici economici ai sensi dell'Art. 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 "Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare", il contributo viene corrisposto nella misura prevista dall'Art. 6 del presente regolamento, a partire dal mese successivo alla sua entrata in vigore.
3. A partire dal 1° gennaio 2008, sulla base di piani precedentemente definiti, vengono effettuate le rivalutazioni dei casi di cui ai commi 1 e 2 sulla base delle presenti norme.
4. La rivalutazione può essere disposta precedentemente, in deroga a quanto previsto al comma 2, solo in casi connotati dall'insorgenza di eventi di particolare gravità, a insindacabile giudizio dell'UVD, anche su proposta della famiglia.