FVG - Regolamento 35/07 - articolo 5: Assegno per l'autonomia (APA)

Regolamento - Articolo 5 - Assegno per l'autonomia (APA)

(Regione Friuli Venezia Giulia - regolamento n° 35, 21 febbraio 2007)

1. L'APA è un intervento economico avente lo scopo di rendere possibile e sostenibile l'accudimento a domicilio delle sottoindicate persone in condizione di grave non autosufficienza:

a) persone di età pari o superiore a 65 anni in condizioni di non autosufficienza connotata dalla perdita di almeno 2 Activities of Daily Living (ADL);

b) persone di età inferiore ai 65 anni in condizioni di grave disabilità, come definita dall'Art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", con perdita di almeno 2 ADL;

c) persone di età inferiore ai 65 anni in condizione di grave non autosufficienza temporanea, con perdita di almeno 2 ADL;

d) persone affette da gravi patologie dementigene;

e) persone inserite in progetti di vita indipendente.

2. La soglia di ammissibilità al beneficio è un ISEE del nucleo familiare della persona di cui al comma 1 di 35.000 euro.

3. Beneficiarie dell'APA sono le persone individuate al comma 1, fermo restando che, in caso di disabile di minore età o nei casi di impossibilità da parte dell'assistito di gestire direttamente il proprio programma assistenziale, l'assegno viene attribuito a chi ne fa le veci previa sottoscrizione dell'impegno di cui all'Art. 3, comma 2, lettera g).

4. L'entità dell'assegno è graduata dall'UVD nell'ambito delle fasce di cui all'allegato A, commisurate al numero di ADL perse e all'ISEE familiare.

5. Per la graduazione si tiene conto del carico assistenziale, comunque misurato, e della situazione sociale del nucleo familiare.

6. In caso di gravi forme dementigene non correlate alla perdita di almeno 2 ADL l'UVD quantifica la misura dell'intervento sulla scorta del solo carico assistenziale, con particolare riguardo a quello tutelare.

7. In presenza di assegno o indennità di accompagnamento, gli importi risultanti dall'applicazione del comma 4 sono ridotti della seguente misura percentuale:

a) fino a 15.000 euro di ISEE familiare: nessuna riduzione;

b) da 15.001 a 25.000 euro di ISEE familiare: riduzione del 10%;

c) da 25.001 a 35.000 euro di ISEE familiare: riduzione del 20%.


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