FVG - Regolamento 35/07 - articolo 6: Contributo per l'aiuto familiare

Regolamento - Articolo 6 - Contributo per l'aiuto familiare

(Regione Friuli Venezia Giulia - regolamento n° 35, 21 febbraio 2007)

1. Il contributo per l'aiuto familiare è un beneficio economico previsto allo scopo di sostenere le situazioni in cui ci si avvale dell'aiuto di addetti all'assistenza familiare per l'accudimento delle persone in condizione di non autosufficienza.

2. I requisiti per l'ammissibilità al beneficio sono dati dai seguenti elementi:

a) ISEE del nucleo familiare dell'assistito non superiore a 35.000 euro;

b) regolare contratto di lavoro per un numero di ore settimanali non inferiore a 25.

3. L'entità del contributo è commisurata al numero di ore settimanali di lavoro svolte dall'addetto all'assistenza, come di seguito specificato:

a) da 25 a 39 ore settimanali: 120 euro mensili;

b) da 40 ore settimanali in poi: 200 euro mensili.


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