(Regione Friuli Venezia Giulia - regolamento n° 35, 21 febbraio 2007)
1. L'intervento di cui al presente Art. concorre a finanziare i progetti di vita indipendente di cui al punto 3.1.1, lettera a), della deliberazione della giunta regionale 9 marzo 1999, n. 655 "Programma di interventi concernenti misure di sostegno a favore delle persone con handicap di particolare gravita", come integrata dall'allegato alla deliberazione della giunta regionale 5 giugno 2003, n. 1910. Le azioni finanziabili sono quelle previste al punto 3.4.1 del medesimo allegato.
2. I progetti di vita indipendente fanno parte del progetto personalizzato previsto all'Art. 3 e hanno i seguenti requisiti:
a) sono presentati da persone disabili giovani o adulte in grado di autodeterminarsi, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, in condizione di grave disabilità, come definita dall'Art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, e con perdita di almeno 2 ADL e sono negoziati con l'equipe multidisciplinare di cui all'Art. 8 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 "Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"";
b) sono verificabili nel tempo in relazione agli obiettivi di cambiamento e alla valutazione del grado di soddisfazione dell'utente;
c) prevedono la costruzione di percorsi di inserimento sociale o lavorativo;
3. Per coordinare il progetto personalizzato con il progetto di vita indipendente, l'UVD stabilisce i necessan raccordi con l'equipe multidisciplinare.
4. Il contributo considerato nel presente Art. non è rivolto a sostenere l'eventuale ulteriore attività di assistenza svolta dalla famiglia, in relazione alla quale il progetto personalizzato può prevedere il ricorso all'APA.