(Regione Friuli Venezia Giulia - regolamento n° 35, 21 febbraio 2007)
1. L'intervento di cui al presente Art. concorre a finanziare progetti sperimentali, a favore di persone con gravi problemi di salute mentale, aventi le seguenti caratteristiche:
a) essere rivolti a persone che presentino una situazione di gravità non solo dal punto di vista soggettivo ma anche in termini di deprivazione delle risorse di contesto;
b) essere l'esito di una progettazione integrata sociosanitaria che veda coinvolti, a livello istituzionale, il Dipartimento di Salute Mentale (DSM), il Servzio Sociale dei comuni (SSC) e il Distretto sanitario;
c) essere sostenuti da un finanziamento congiunto sociosanitario, risultante dalla quota di FAP messa a disposizione dal SSC e da una quota di pari ammontare messa a disposizione dall'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente;
d) essere realizzati attraverso il coinvolgimento degli utenti, delle famiglie nonchè delle risorse dell'associazionismo e dell'imprenditoria sociale;
e) essere orientati all'effettiva riabilitazione e inclusione sociale delle persone coinvolte
2. Al fine di rendere uniformi i criteri e gli strumenti per le sperimentazioni sull'intero territorio regionale, le modalità di individuazione dei progetti da ammettere al beneficio e l'entità del relativo finanziamento sono stabilite con successivo provvedimento.