Lombardia - Regolamento 9/06 - articolo 2: Disposizioni generali

Articolo 2 - Disposizioni generali

(Regione Lombardia - regolamento n° 9, 18 luglio 2006)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'Art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.


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