(Regione Trentino Alto Adige, provincia di Trento - legge n° 19, 15 novembre 2007)
1. Dopo il comma 3 dell'art. 30 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attivitą commerciale in provincia di Trento), č aggiunto il seguente:
«3-bis In armonia con i principi di prevenzione ricavabili dalla legislazione statale, negli esercizi di vendita al dettaglio disciplinati da questa legge č vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 16.»
La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.