(vedi modifica introdotta dall'articolo 7 della legge regionale 57/12 e dall'articolo 27 della legge regionale 50/16 - ndr)- ndr)
(Regione Toscana - legge n° 51, 5 agosto 2009)
1. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disciplina:
a) gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private di cui all'art. 10 e degli studi professionali di cui all'art. 25;
b) i compiti, l'impegno orario e le incompatibilitą del direttore sanitario delle strutture sanitarie private di cui all'art. 11;
c) i requisiti per l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 3;
d) i requisiti per l'esercizio degli studi professionali di cui all'art. 18;
e) gli studi professionali soggetti ad autorizzazione, di cui all'art. 17, o soggetti a dichiarazione di inizio attivitą, di cui all'art. 19;
f) le modalitą per l'individuazione delle strutture organizzative funzionali di cui all'art. 29, comma 3;
g) i requisiti per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 30 e dei professionisti titolari di studi di cui all'art. 38, comma 4;
h) le modalitą e le procedure per il rilascio e il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per le strutture di cui all'art. 32, comma 2 e dei professionisti titolari di studio di cui all'art. 38, comma 4;
i) i requisiti e le modalitą per l'accreditamento di eccellenza delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 35;
j) le modalitą di funzionamento del gruppo di valutazione e le ipotesi di astensione dei suoi componenti di cui all'art. 42.
(vedi modifica introdotta dall'articolo 11 della legge regionale 57/12 - ndr)