(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 61, 24 dicembre 2010)
(abrogato dall'articolo 40 del DPGR 79/16 - ndr)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 48 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualitą e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) disciplina:
a) i requisiti per l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
b) gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private e degli studi professionali;
c) i compiti, l'impegno orario e le incompatibilitą del direttore sanitario delle strutture sanitarie private;
d) i requisiti per l'esercizio degli studi professionali;
e) gli studi professionali soggetti ad autorizzazione o a dichiarazione di inizio attivitą;
f) le modalitą per l'individuazione delle strutture organizzative funzionali;
g) i requisiti per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private;
h) le modalitą e le procedure per il rilascio e il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per le strutture;
i) le modalitą di funzionamento del gruppo di valutazione e le ipotesi di astensione dei suoi componenti.