(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 61, 24 dicembre 2010)
(abrogato dall'articolo 40 del DPGR 79/16 - ndr)
1. Gli studi soggetti a dichiarazione di inizio attivitą devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali di cui all'allegatoD del presente regolamento.