(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 61, 24 dicembre 2010)
(abrogato dall'articolo 40 del DPGR 79/16 - ndr)
1. Gli accreditamenti già rilasciati alle strutture sanitarie
pubbliche e private, anche a conclusione dei procedimenti di cui all'art.
50, comma 3 della legge regionale n. 51/2009, mantengono validità fino al 31
marzo 2012.
(modificato dall'articolo
3 del DPGR n. 10 del 22.03.12 - ndr)
2. Gli accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche rilasciati dopo il 1° gennaio 2007, ad eccezione di quelli con prescrizioni, mantengono validità ai fini dell'attestazione dei requisiti di esercizio di cui all'art. 28 comma 2.