Toscana - DPGR 61/10 - articolo 30: Validità degli accreditamenti rilasciati (art. 49, comma 6 legge regionale n. 51/2009)

  Articolo 30 - Validità degli accreditamenti rilasciati (art. 49, comma 6 legge regionale n. 51/2009)

(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 61, 24 dicembre 2010)

(abrogato dall'articolo 40 del DPGR 79/16 - ndr)

1. Gli accreditamenti già rilasciati alle strutture sanitarie pubbliche e private, anche a conclusione dei procedimenti di cui all'art. 50, comma 3 della legge regionale n. 51/2009, mantengono validità fino al 31 marzo 2012.
(modificato dall'articolo 3 del DPGR n. 10 del 22.03.12 - ndr)

2. Gli accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche rilasciati dopo il 1° gennaio 2007, ad eccezione di quelli con prescrizioni, mantengono validità ai fini dell'attestazione dei requisiti di esercizio di cui all'art. 28 comma 2.


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