(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 61, 24 dicembre 2010)
(abrogato dall'articolo 40 del DPGR 79/16 - ndr)
1. Per lo svolgimento delle funzioni di direttore sanitario deve
essere garantito un orario congruo rispetto alle specifiche tipologie
ed attività del presidio, comunque non inferiore alle dodici ore
settimanali per i presidi ambulatoriali ed alle diciotto ore
settimanali per i presidi di ricovero.
(modificato dall'articolo 2 del DPGR 1/2014 e
dall'articolo 1, comma 1, del DPGR 91/14 -
ndr)
(vedi modifica introdottsa dall'articolo 1, comma 2, del DPGR 91/14 - ndr)
2. La funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria.
3. La disposizione del comma 2 non si applica alle strutture ambulatoriali monospecialistiche.