(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 61, 24 dicembre 2010)
(abrogato dall'articolo 40 del DPGR 79/16 - ndr)
1. Il titolare dello studio professionale č tenuto a comunicare tempestivamente al comune, anche attraverso l'utilizzo di modalitā telematiche ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 40/2009:
a) ogni variazione che intervenga rispetto a quanto dichiarato al fine del conseguimento dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio attivitā;
b) la temporanea sospensione dell'attivitā dello studio per periodi superiori ai sei mesi;
c) la definitiva cessazione dell'attivitā.
2. Il titolare dello studio professionale č inoltre tenuto a curare l'organizzazione tecnico-sanitaria dello studio sotto il profilo igienico ed organizzativo.
3. Gli studi professionali associati, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, comunicano tempestivamente al comune ogni variazione intervenuta nella composizione dell'associazione.