(legge abrogata dall'articolo 7 della legge regionale 17/2013 - ndr)
(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 25, 13 dicembre 2012)
1. L'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale viene ridefinito per:
a) privilegiare l'integrazione ospedale - territorio;
b) garantire appropriate politiche di prevenzione e agevolare l'attivazione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali che assicurino la continuitā e la personalizzazione delle cure del paziente;
c) favorire omogeneitā organizzativa e di offerta di servizi sul territorio regionale e uniformitā nei livelli di assistenza forniti ai cittadini;
d) semplificare il sistema istituzionale e organizzativo esistente;
e) garantire la sostenibilitā economica del sistema sanitario e la razionalizzazione nell'uso delle risorse.