Friuli - Legge 25/12 - articolo 2: Finalitā

  Articolo 2 - Finalitā

(legge abrogata dall'articolo 7 della legge regionale 17/2013 - ndr)

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 25, 13 dicembre 2012)

1. L'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale viene ridefinito per:

a) privilegiare l'integrazione ospedale - territorio;

b) garantire appropriate politiche di prevenzione e agevolare l'attivazione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali che assicurino la continuitā e la personalizzazione delle cure del paziente;

c) favorire omogeneitā organizzativa e di offerta di servizi sul territorio regionale e uniformitā nei livelli di assistenza forniti ai cittadini;

d) semplificare il sistema istituzionale e organizzativo esistente;

e) garantire la sostenibilitā economica del sistema sanitario e la razionalizzazione nell'uso delle risorse.


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