Friuli - Legge 25/12 - articolo 3: Enti del servizio sanitario regionale

  Articolo 3 - Enti del servizio sanitario regionale

(legge abrogata dall'articolo 7 della legge regionale 17/2013 - ndr)

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 25, 13 dicembre 2012)

1. La nuova organizzazione del Servizio sanitario regionale è costituita dalle Aziende per i servizi sanitari di cui all'art. 4, nonchè:

a) dalle Aziende ospedaliero - universitarie di Trieste e di Udine;

b) dall'Azienda ospedaliera di Pordenone;

c) dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste e «Centro di riferimento oncologico» di Aviano.


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