Friuli - Legge 25/12 - articolo 4: Assetto delle nuove Aziende per i servizi sanitari e dei presidi ospedalieri

  Articolo 4 - Assetto delle nuove Aziende per i servizi sanitari e dei presidi ospedalieri

(legge abrogata dall'articolo 7 della legge regionale 17/2013 - ndr)

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 25, 13 dicembre 2012)

1. Sono Aziende per i servizi sanitari:

a) l'Azienda per i servizi sanitari «Giuliano Isontina» avente quale ambito territoriale le province di Trieste e di Gorizia, istituita mediante l'accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» e n. 2 «Isontina», che sono contestualmente soppresse;

b) l'Azienda per i servizi sanitari «Friulana» avente quale ambito territoriale la provincia di Udine, istituita mediante l'accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli», n. 4 «Medio Friuli» e n. 5 «Bassa Friulana», che sono contestualmente soppresse;

c) l'Azienda per i servizi sanitari «Friuli Occidentale», avente quale ambito territoriale la provincia di Pordenone.

2. Le nuove Aziende per i servizi sanitari «Giuliano Isontina» e «Friulana» svolgono le funzioni già esercitate dagli enti del Servizio sanitario regionale incorporati e soppressi e succedono nei rispettivi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Le nuove Aziende per i servizi sanitari «Giuliano Isontina» e «Friulana» succedono nella titolarità del patrimonio degli enti del Servizio sanitario regionale incorporati e soppressi.

4. Gli ospedali presenti nell'ambito territoriale delle Aziende per i servizi sanitari di cui al comma i, lettere a) (Gorizia, Monfalcone) e b) (Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Latisana, Palmanova, San Daniele del Friuli, Tolmezzo), costituiscono, a decorrere dalla data di cui all'art. 7, un unico presidio ospedaliero, costituente un'unica struttura operativa aziendale.

5. Il Presidio ospedaliero denominato «Istituto di medicina fisica e riabilitazione Gervasutta» di Udine, è trasferito dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» all'Azienda ospedaliero - universitaria di Udine ed è dotato di autonomia economico - finanziaria e gestionale mediante l'attribuzione, da parte del competente direttore generale, di uno specifico budget determinato tenendo conto dell'attività da espletare.

6. L'Azienda ospedaliero - universitaria di Udine succede nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti il presidio di cui al comma 5, ivi compresi i rapporti di lavoro, di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa.


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