(legge abrogata dall'articolo 7 della legge regionale 17/2013 - ndr)
(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 25, 13 dicembre 2012)
1. I direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari ridefiniscono, entro il 31 dicembre 2014 e con effetto dall'i gennaio dell'anno successivo, previo parere delle Province e dei Comuni da esprimersi entro trenta giorni, l'ambito territoriale dei distretti sulla base dei criteri di cui all'art. 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), come modificato dal comma 2.
2. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 12/1994 è sostituito dal seguente:
«3. L'ambito territoriale di ciascun distretto è definito secondo i seguenti criteri:
a) la popolazione del distretto deve essere superiore a 100.000 abitanti;
b) corrispondenza del territorio del distretto con uno o più ambiti del Servizio sociale dei comuni.».
3. Al comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 12/1994 la parola «intercomunale» è soppressa.
4. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 21 della legge regionale n. 12/1994.