Friuli - Legge 25/12 - articolo 6: Atto aziendale

  Articolo 6 - Atto aziendale

(legge abrogata dall'articolo 7 della legge regionale 17/2013 - ndr)

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 25, 13 dicembre 2012)

1. Entro i sei mesi successivi alla data di cui all'art. 7 i direttori generali delle nuove Aziende per i servizi sanitari di cui all'art. 4 ne definiscono l'organizzazione e il funzionamento mediante l'adozione dell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502/1992.

2. Entro i sei mesi successivi alla data di cui all'art. 7 il direttore generale dell'Azienda ospedaliero -universitaria di Udine, con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 5, adotta l'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502/1992.


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