(vedi ricorso per questione di legittimitą costituzionale del 01.07.14 e successiva sentenza del 10/03 - 16/04 2015 - ndr)
(Regione Abruzzo - legge n. 21, 17 aprile 2014)
1. All'art. 2, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" le parole "elencati in allegato B4 - Lista procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale - della legge regionale 23 giugno 2006, n. 20 - Misure per il settore sanitą relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione" sono sostituite con le seguenti "elencate nell'allegato A che forma parte integrante della presente legge".