(Regione Piemonte - legge n. 11, 15 giugno 2015)
1. La somministrazione di medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche può avvenire:
a) in ambito ospedaliero o in strutture a esso assimilabili;
b) in ambito domiciliare.
2. L'onere della spesa per l'acquisto di canapa e principi attivi cannabinoidi è imputato a fondi pubblici, se il trattamento è ritenuto indispensabile.
3. L'ospedale o la struttura a esso assimilabile, se sprovvisti di farmacia, prestano assistenza al proprio personale medico per il reperimento dei farmaci cannabinoidi presso una farmacia ospedaliera o presso una farmacia aperta al pubblico.
4. La somministrazione dei medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche è in ambito domiciliare se è iniziata al di fuori dell'ospedale o di una struttura a esso assimilabile.