(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79, 17 novembre 2016)
1. In caso di ampliamento, trasformazione e trasferimento in altra sede delle strutture sanitarie esistenti, che non comporti una modifica del processo assistenziale, l'attestazione in ordine al possesso dei requisiti prevista dall'art. 15, comma 2 della legge regionale n. 51/2009 č accompagnata dall'attestazione in ordine al permanere dei requisiti di accreditamento di processo specifici.
2. Per ampliamento dell'attivitā si intende un aumento del numero di posti letto o l'avviamento di attivitā sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte; per trasformazione dell'attivitā si intende la modifica di attivitā sanitarie giā comunicate alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 15, comma 2 della legge regionale n. 51/2009.
3. La competente struttura regionale, nei casi previsti al comma 1, provvede all'integrazione del provvedimento di accreditamento rilasciato ai sensi di quanto previsto al capo IV, laddove necessario.