Toscana - DPGR 79/16 - articolo 13: Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia (articolo 48, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 51/2009)

  Articolo 13 - Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia (articolo 48, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 51/2009)

(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79, 17 novembre 2016)

1. Gli studi medici che erogano prestazioni di chirurgia effettuano interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche invasive praticabili senza ricovero in anestesia topica o locale.

2. Gli studi medici che erogano le prestazioni di cui al comma 1 non possono eseguire le prestazioni di esclusiva competenza delle strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti di seguito indicate:

a) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che richiedano forme di anestesia diverse dall'anestesia topica o locale;

b) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che richiedano la presenza di pił medici della stessa o di diversa disciplina, compresi i medici anestesisti.


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