(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79, 17 novembre 2016)
1. Gli studi medici che erogano prestazioni di chirurgia effettuano interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche invasive praticabili senza ricovero in anestesia topica o locale.
2. Gli studi medici che erogano le prestazioni di cui al comma 1 non possono eseguire le prestazioni di esclusiva competenza delle strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti di seguito indicate:
a) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che richiedano forme di anestesia diverse dall'anestesia topica o locale;
b) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che richiedano la presenza di pił medici della stessa o di diversa disciplina, compresi i medici anestesisti.