Trentino-Bolzano - Legge provinciale 4/17 - articolo 6: Norma transitoria all'art. 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7

  Articolo 6 - Norma transitoria all'art. 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7

(Regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano - Legge provinciale n. 4, 21 aprile 2017)

(vedi ordinanza del tribunale di Bolzano del 14.05.21 e sentenza della Corte Costituzionale 6 aprile / 7 giugno 2022 - ndr)

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 48, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 48, commi 4, 5 e 6, della medesima legge provinciale, vigenti sino alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'entrata in vigore del citato regolamento di esecuzione la commissione competente per la predisposizione dell'elenco dei candidati è nominata dalla direttrice/dal direttore generale ed è composta dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario o da una sua delegata/un suo delegato e da due esperte o esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui una nominata/uno nominato dal consiglio dei sanitari.


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