1. Dopo l'art. 3 della legge provinciale sull'handicap 2003 č inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Coinvolgimento attivo). - 1. La Provincia garantisce il coinvolgimento attivo delle persone con disabilitą, di chi ne tutela gli interessi e delle associazioni dagli stessi costituite:
a) nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione degli interventi previsti da questa legge;
b) nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione degli interventi di carattere innovativo previsti a favore delle persone con disabilitą.
2. Il coinvolgimento č assicurato mediante una fase istruttoria di consultazione e partecipazione.».