1. Dopo l'art. 9-quater della legge provinciale sull'handicap 2003, nel capo II bis, è inserito il seguente:
«Art. 9-quinquies (Interventi informativi e formativi per la sensibilizzazione dei cittadini, delle famiglie e delle persone con disabilità). - 1. Per agevolare il raggiungimento delle finalità di questo capo, gli enti locali competenti promuovono la realizzazione, anche in collaborazione con i soggetti previsti dall'art. 3, comma 3, lettera d), della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e in coordinamento con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari:
a) di campagne informative, per diffondere la conoscenza di questa legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità e per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'inclusione sociale e della qualità della vita delle persone con disabilità;
b) di iniziative nei confronti delle famiglie per rafforzare la consapevolezza dell'opportunità che la persona con disabilità intraprenda percorsi di autonomia, di vita indipendente o interdipendente e per fornire loro sollievo.».