Toscana - Legge regionale 53/25 - articolo 4: Attivitą per la promozione della formazione sulla rianimazione cardiopolmonare

  Articolo 4 - Attivitą per la promozione della formazione sulla rianimazione cardiopolmonare

(Regione Toscana - Legge regionale n. 53, 21 agosto 2025)

1. In attuazione delle finalitą indicate all'articolo 2, la Regione Toscana sostiene e promuove, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, le iniziative didattiche e formative adottate dalle istituzioni scolastiche statali pubbliche del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla prevenzione della MCI giovanile, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dall'articolo 8 della legge 4 agosto 2021, n. 116 (Disposizioni in materia di utilizzo dei defribrillatori semiautomatici e automatici).

2. La Regione promuove intese con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, affinchč sia definito un programma di interventi, attraverso accordi o convenzioni, coordinato con le disposizioni esistenti in materia, a sostegno delle specifiche progettualitą delle istituzioni scolastiche, anche organizzate in rete, tese alla realizzazione di iniziative volte a prevenire la MCI giovanile, prevedendo l'introduzione di corsi sul tema della MCI giovanile e sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare per il personale docente delle scuole secondarie di secondo grado pubbliche, anche al fine di poter promuovere la formazione degli studenti.


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