Toscana - Legge regionale 53/25 - articolo 5: Promozione di attivitā volte all' identificazione precoce di condizioni cliniche associate alla MCI giovanile nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado

  Articolo 5 - Promozione di attivitā volte all' identificazione precoce di condizioni cliniche associate alla MCI giovanile nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado

(Regione Toscana - Legge regionale n. 53, 21 agosto 2025)

1. Il programma di interventi di cui all'articolo 4 include attivitā volte all'identificazione precoce di condizioni cliniche associate alla MCI giovanile per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado operanti nel territorio della Regione Toscana, con particolare attenzione alla rilevazione di potenziali patologie cardiache ereditarie, congenite o di altre condizioni predisponenti alla MCI giovanile, sulla base di questionari mirati ed elettrocardiogrammi.

2. Il programma di interventi di cui al comma 1 č definito in collaborazione con i servizi di cardiologia delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

3. Tali iniziative, omogenee sul territorio regionale, sono coordinate dalla Commissione tecnica regionale per la prevenzione della MCI giovanile di cui all'articolo 7 e messe in atto localmente in base alle risorse e alle competenze disponibili.


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