Toscana - Legge regionale 53/25 - articolo 9: Norma finanziaria

  Articolo 9 - Norma finanziaria

(Regione Toscana - Legge regionale n. 53, 21 agosto 2025)

1. Per la copertura degli oneri finanziari di parte corrente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l'annualità 2026 e di euro 87.000,00 per l'annualità 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027.

2. Per la copertura degli oneri finanziari in conto capitale derivanti dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l'annualità 2025 e di euro 13.000,00 per l'annualità 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 05 «Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2027.

3. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025 - 2027 rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo per l'annualità 2025 e per sola competenza per le annualità 2026 e 2027:

Anno 2025:

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 100.000,00;

in aumento, Missione 13 «Tutela della salute», Programma 05 «Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 100.000,00.

Anno 2026:

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 100.000,00;

in aumento, Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 100.000,00.

Anno 2027:

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 100.000,00;

in aumento, Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 87.000,00.

in aumento, Missione 13 «Tutela della salute», Programma 05 «Servizio sanitario regionale - investimenti sanitar», Titolo 2 «Spese in conto capitale» per euro 13.000,00.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

5. Dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 1 a 2 e da 7 a 8 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


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