Titolo
Ricorso per questione di legittimitą costituzionale depositato in cancelleria il 4 febbraio
2003
(del Presidente del Consiglio dei ministri)
Sanitą pubblica - Norme della Provincia
autonoma di Bolzano connesse all'istituzione dell'osservatorio epidemiologico provinciale -
Obbligo per enti, strutture, uffici e soggetti convenzionati con il servizio sanitario di
rendere disponibili (secondo modalitą e tecnologie definite in appositi regolamenti
provinciali) «i dati anche personali, comuni e sensibili, sanitari, ambientali e gestionali
di cui sono in possesso» - Denunciata incidenza nella sfera dei diritti civili della
personalitą - Esorbitanza dalla competenza legislativa concorrente statutariamente spettante
alle Province autonome in materia di igiene e sanitą - Invasione di materie («ordinamento
civile», «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali»,
«ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato») riservate alla legislazione
statale esclusiva - Contrasto con i principi fondamentali posti dalla legge n. 675/1996 in
materia di trattamento dei «dati sensibili».
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 15
novembre 2002, n. 14, art. 34, sostitutivo del comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 5
marzo 2001, n. 7.
- Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, 5, 11 e
12; Costituzione, artt. 2 e 117, comma secondo, lettere g), l) ed m); legge 31 dicembre
1996, n. 675, art. 23, comma 4.
Giudizio di legittimitą costituzionale in via principale
- Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso legge della Provincia autonoma di
Bolzano
- Invito a non procedere all'attuazione della disposizione impugnata in pendenza del
giudizio.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14, art. 34,
sostitutivo del comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.