Titolo

(Ricorso 5 luglio 2011)

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 luglio 2011
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Disposizioni relative all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie - Previsione che, in determinate ipotesi, la ASL possa indire la conferenza di servizi necessaria all'acquisizione dei provvedimenti amministrativi richiesti e propedeutici all'adozione del provvedimento finale da parte della Regione - Contrasto con la normativa nazionale secondo cui è solo l'Amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale che può indire la conferenza di servizi - Lamentata contraddittorietà rispetto alle finalità di semplificazione e accelerazione dell'attività amministrativa, in materia attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
- Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 1, comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. m); legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 14 e 29, comma 2-ter.

Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Disposizioni relative all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie - Prevista possibilità per le strutture sanitarie private di continuare ad operare in regime di accreditamento, in assenza dei requisiti di legge, in attesa dell'eventuale successiva acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti medesimi - Mancata sospensione del rapporto autorizzativo e/o di accreditamento, nel caso di riconversione delle attività, per il tempo necessario allo svolgimento delle opere e fino alle verifiche degli ispettori ASL - Contrasto con la normativa nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute.
- Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 1, comma 5 e comma 13, che aggiunge i commi 16-bis, 16-ter e 16-quater all'art. 2 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2010, n. 9.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 1992, n. 502, artt. 8, comma 4, 8-ter e 8-quater.

Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Disposizioni relative all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie - Strutture private provvisoriamente accreditate - Prevista possibilità di operare fino al rilascio dei provvedimenti di conferma ovvero all'adozione del provvedimento di diniego dell'accreditamento istituzionale definitivo - Contrasto con la normativa nazionale che prevede la cessazione del regime dell'accreditamento provvisorio a decorrere dal 1 gennaio 2011 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica.
- Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 1, comma 6.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796.

Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Disposizioni relative all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie - Strutture private provvisoriamente accreditate - Prevista possibilità di continuare ad operare anche nell'ipotesi in cui le modifiche necessarie ad adeguare la struttura ai requisiti autorizzativi vigenti siano state realizzate senza alcuna comunicazione e in assenza di autorizzazione regionale - Lamentata carenza di qualsivoglia controllo tecnico e giuridico - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute.
- Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 1, comma 7.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-ter; regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193.

Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Disposizioni relative all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie - Strutture private provvisoriamente accreditate - Possibilità di mantenere, in corso di istruttoria, lo stato di accreditamento senza i requisiti di qualità per l'accreditamento e senza i requisiti autorizzativi per l'esercizio dell'attività sanitaria, con la sola "condizione che la struttura possieda integralmente i requisiti minimi autorizzativi richiesti dalla disciplina vigente" - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute.
- Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 1, commi 8 e 9.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 1992, n. 502, art. 8-quater.

Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Promozione della costituzione dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata - Eliminazione della verifica triennale sugli esiti della sperimentazione gestionale, già stabilita con protocollo d'intesa stipulato tra la Regione e l'Università degli studi di Roma Tor Vergata - Contrasto con la normativa nazionale che impone la verifica per le sperimentazioni gestionali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute.
- Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 6, comma 5, che abroga il comma 4, dell'art. 42 della legge della Regione Lazio 2007, n. 26.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 1992, n. 502, art. 9-bis, comma 3.