Ricorso per questione di
legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 luglio 2011
(del Presidente del Consiglio dei ministri)
Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Disposizioni relative
all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie - Previsione che, in determinate ipotesi, la ASL possa indire la
conferenza di servizi necessaria all'acquisizione dei provvedimenti
amministrativi richiesti e propedeutici all'adozione del provvedimento finale da
parte della Regione - Contrasto con la normativa nazionale secondo cui è solo
l'Amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale che può
indire la conferenza di servizi - Lamentata contraddittorietà rispetto alle
finalità di semplificazione e accelerazione dell'attività amministrativa, in
materia attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti
civili e sociali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza
legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
- Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 1, comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. m); legge 7 agosto 1990, n. 241,
artt. 14 e 29, comma 2-ter.
Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio -
Disposizioni relative all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie - Prevista possibilità per le strutture sanitarie
private di continuare ad operare in regime di accreditamento, in assenza dei
requisiti di legge, in attesa dell'eventuale successiva acquisizione delle
certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti medesimi - Mancata
sospensione del rapporto autorizzativo e/o di accreditamento, nel caso di
riconversione delle attività, per il tempo necessario allo svolgimento delle
opere e fino alle verifiche degli ispettori ASL - Contrasto con la normativa
nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza
legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute.
- Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 1, comma 5 e comma 13,
che aggiunge i commi 16-bis, 16-ter e 16-quater all'art. 2 della legge della
Regione Lazio 24 dicembre 2010, n. 9.
- Costituzione, art. 117, comma terzo;
d.lgs. 1992, n. 502, artt. 8, comma 4, 8-ter e 8-quater.
Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio -
Disposizioni relative all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie - Strutture private provvisoriamente accreditate -
Prevista possibilità di operare fino al rilascio dei provvedimenti di conferma
ovvero all'adozione del provvedimento di diniego dell'accreditamento
istituzionale definitivo - Contrasto con la normativa nazionale che prevede la
cessazione del regime dell'accreditamento provvisorio a decorrere dal 1 gennaio
2011 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa
statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento
della finanza pubblica.
- Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 1, comma 6.
- Costituzione, art. 117, comma terzo;
legge
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796.
Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio -
Disposizioni relative all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie - Strutture private provvisoriamente accreditate -
Prevista possibilità di continuare ad operare anche nell'ipotesi in cui le
modifiche necessarie ad adeguare la struttura ai requisiti autorizzativi vigenti
siano state realizzate senza alcuna comunicazione e in assenza di autorizzazione
regionale - Lamentata carenza di qualsivoglia controllo tecnico e giuridico -
Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale
nella materia concorrente della tutela della salute.
- Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 1, comma 7.
- Costituzione, art. 117, comma terzo;
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-ter; regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, art. 193.
Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio -
Disposizioni relative all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie - Strutture private provvisoriamente accreditate -
Possibilità di mantenere, in corso di istruttoria, lo stato di accreditamento
senza i requisiti di qualità per l'accreditamento e senza i requisiti
autorizzativi per l'esercizio dell'attività sanitaria, con la sola "condizione
che la struttura possieda integralmente i requisiti minimi autorizzativi
richiesti dalla disciplina vigente" - Ricorso del Governo - Denunciata
violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della
tutela della salute.
- Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 1, commi 8 e 9.
- Costituzione, art. 117, comma terzo;
d.lgs. 1992, n. 502, art. 8-quater.
Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Promozione
della costituzione dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) di Tor Vergata - Eliminazione della verifica triennale sugli esiti della
sperimentazione gestionale, già stabilita con protocollo d'intesa stipulato tra
la Regione e l'Università degli studi di Roma Tor Vergata - Contrasto con la
normativa nazionale che impone la verifica per le sperimentazioni gestionali -
Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale
nella materia concorrente della tutela della salute.
- Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 6, comma 5, che abroga il
comma 4, dell'art. 42 della legge della Regione Lazio 2007, n. 26.
- Costituzione, art. 117, comma terzo;
d.lgs. 1992, n. 502, art. 9-bis, comma 3.