Titolo

(Ricorso 18 marzo 2014)

Ricorso per questione di legittimitą costituzionale depositato in cancelleria il 18 marzo 2014
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Sanitą pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Modifica a norme regionali in tema di iniziative a favore del centro regionale di audiologia - Previsione della gratuitą per l'utenza della fornitura di pile monouso o ricaricabili per impianto cocleare e di quella di parti di ricambio e di pile monouso o ricaricabili per le protesi a processore impiantabili nell'orecchio medio - Previsione della maggiorazione delle tariffe dovute alle strutture sanitarie per le procedure di impianto cocleare e per quelle di protesi a processore impiantabile nell'orecchio medio - Previsione di una sovvenzione per il centro regionale di audiologia e per gli impianti cocleari, nonchč del riconoscimento definitivo del Centro regionale di audiologia e per gli impianti cocleari di Pescara come CRR (Centro di riferimento regionale) - Ricorso del Governo - Denunciata previsione di livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli definiti a livello nazionale - Contrasto con il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica - Denunciato incremento di spesa nel settore sanitario incompatibile con la posizione della Regione, soggetta al piano di rientro e con l'impegno, sancito nel piano, a risanare il disavanzo finanziario - Interferenza con le attribuzioni del Commissario ad acta, con lesione della potestą sostitutiva riconosciuta al Governo.
- Legge della Regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 6, artt. 1 e 3, commi 1, 5, 6, 7, 8, 9.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120.

Professioni - Professioni sanitarie - Norme della Regione Abruzzo - Norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici - Previsione di percorsi formativi - Ricorso del Governo - Denunciata regolamentazione differenziata di una figura professionale non ancora definita, ancorchč formalmente prevista, dalla legge statale - Violazione del principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e ordinamenti didattici debba essere riservata allo Stato - Lesione della competenza del legislatore statale nelle materie concorrenti relative alle professioni sanitarie e alla tutela della salute.
- Legge della Regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 6, art. 4.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.