Ricorso per questione di legittimitą costituzionale
depositato in cancelleria il 18 marzo 2014
(del Presidente del Consiglio dei ministri)
Sanitą pubblica - Norme della Regione Abruzzo -
Modifica a norme regionali in tema di iniziative a favore del centro
regionale di audiologia - Previsione della gratuitą per l'utenza della
fornitura di pile monouso o ricaricabili per impianto cocleare e di quella
di parti di ricambio e di pile monouso o ricaricabili per le protesi a
processore impiantabili nell'orecchio medio - Previsione della maggiorazione
delle tariffe dovute alle strutture sanitarie per le procedure di impianto
cocleare e per quelle di protesi a processore impiantabile nell'orecchio
medio - Previsione di una sovvenzione per il centro regionale di audiologia
e per gli impianti cocleari, nonchč del riconoscimento definitivo del Centro
regionale di audiologia e per gli impianti cocleari di Pescara come CRR
(Centro di riferimento regionale) - Ricorso del Governo - Denunciata
previsione di livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli definiti a
livello nazionale - Contrasto con il principio di contenimento della spesa
pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica
- Denunciato incremento di spesa nel settore sanitario incompatibile con la
posizione della Regione, soggetta al piano di rientro e con l'impegno,
sancito nel piano, a risanare il disavanzo finanziario - Interferenza con le
attribuzioni del Commissario ad acta, con lesione della potestą sostitutiva
riconosciuta al Governo.
- Legge della Regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 6, artt. 1 e 3, commi 1, 5,
6, 7, 8, 9.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120.
Professioni - Professioni sanitarie - Norme della
Regione Abruzzo - Norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino
degli stabilimenti idroterapici - Previsione di percorsi formativi - Ricorso
del Governo - Denunciata regolamentazione differenziata di una figura
professionale non ancora definita, ancorchč formalmente prevista, dalla
legge statale - Violazione del principio secondo cui l'individuazione delle
figure professionali con i relativi profili e ordinamenti didattici debba
essere riservata allo Stato - Lesione della competenza del legislatore
statale nelle materie concorrenti relative alle professioni sanitarie e alla
tutela della salute.
- Legge della Regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 6, art. 4.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.