Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato
in cancelleria il 21 settembre 2015
(del Presidente del Consiglio dei ministri)
Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia - Istituzione del registro regionale per le libere
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) per favorire la raccolta
delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti - Ricorso del Governo -
Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa concorrente statale
in materia di sanità pubblica per contrasto con i principi fondamentali posti
dalla legislazione statale in materia - Lesione del principio di uguaglianza -
Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di
ordinamento civile.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 16, art. 1, comma
1, lett. a).
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo.
Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia - Istituzione del registro regionale per le libere
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) per favorire la raccolta
delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti - Previsione che la
Regione garantisce al cittadino una compiuta informazione sugli accertamenti e i
trattamenti sanitari, assicurando la possibilità di presentare all'Azienda per
l'assistenza sanitaria territorialmente competente un atto, avente data certa
con firma autografa, contenente la dichiarazione anticipata della volontà della
persona di essere o meno sottoposta a trattamenti sanitari in caso di malattia o
lesione cerebrale che cagioni una perdita di coscienza definibile come
permanente ed irreversibile secondo i protocolli scientifici riconosciuti a
livello internazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera
di competenza legislativa concorrente statale in materia di sanità pubblica per
contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in
materia - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione della sfera di
competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 16, art. 1, comma
1, lett. b).
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo.
Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia - Istituzione del registro regionale per le libere
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) per favorire la raccolta
delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti - Previsione che nella
dichiarazione anticipata l'interessato può nominare uno o più soggetti, ai fini
della presente legge denominati fiduciari, per l'interlocuzione e il
contraddittorio con il Servizio sanitario regionale concernente la
dichiarazione anticipata medesima - Ricorso del Governo - Denunciata violazione
della sfera di competenza legislativa concorrente statale in materia di sanità
pubblica per contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione
statale in materia - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione della
sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento
civile.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 16, art. 1, comma
1, lett. c).
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo.
Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia- Istituzione del registro regionale per le libere
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) per favorire la raccolta
delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti - Previsione che l'Azienda
per l'assistenza sanitaria inserisce le DAT nella banca dati e ne curi la tenuta
- Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza
legislativa concorrente statale in materia di sanità pubblica per contrasto con
i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia - Lesione
del principio di uguaglianza - Violazione della sfera di competenza legislativa
esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 16, art. 1, comma
1, lett. b) ed e).
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo.