Ricorso per questione di legittimitā costituzionale depositato
in cancelleria il 6 giugno 2017
(del Presidente del Consiglio dei ministri)
Sanitā pubblica - Norme della Regione Campania - Collegato alla
stabilitā regionale per il 2017 - Misure per l'efficientamento dell'azione
amministrativa regionale e l'attuazione del Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR) 2017 - Previsione che il fabbisogno della rete ospedaliera deve
essere soddisfatto, prioritariamente, attraverso l'accreditamento delle
strutture private transitoriamente accreditate e che, in caso di sussistenza di
ulteriore fabbisogno non destinato alle strutture pubbliche, le strutture
sanitarie e socio-sanitarie giā autorizzate ed in possesso dei requisiti
richiesti possono essere accreditate fino alla copertura del fabbisogno dei
posti letto, dando prioritā al raggiungimento della soglia dei 60 posti letto di
cui al decreto ministeriale n. 70 del 2015 - Previsione che, in fase di prima
applicazione del piano di riassetto ed efficientamento della rete dei laboratori
di analisi operanti in ambito regionale, i termini per gli adempimenti intermedi
possono essere prorogati dalla competente ASL, acquisito il parere del
Commissario ad acta - Previsione che, al fine di garantire la progressiva piena
attuazione del processo di riorganizzazione e efficientamento della rete
laboratoristica ed il rispetto della soglia minima di efficienza delle 200.000
prestazioni equivalenti su base annua per tutti i soggetti accreditati, il
termine per il conseguimento della predetta soglia minima č fissato al 30 giugno
2018.
Ambiente - Previsione del divieto della prospezione, ricerca, estrazione e
stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi, nonchč della realizzazione delle
relative infrastrutture tecnologiche nelle aree di affioramento di rocce
carbonatiche.
- Legge della Regione Campania 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento
dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017
- Collegato alla stabilitā regionale per il 2017), art. 1, commi 4, lett. a), b)
e c); 8; 10 e 30.