Dispositivo

(Ricorso 9 maggio 2022)

P.Q.M.

Visto l'art. 134 Costituzione e l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale, per contrasto con il dettato degli articoli 3 e 4 della Costituzione dell'art. 4 comma 7 del decreto-legge n. 44/2021 conv. dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, richiamato dall'art. 4-ter comma 2 citato decreto, nella parte in cui limita ai soggetti esentati o differiti la possibilitą di essere adibiti a «mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.»

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale, per contrasto con il dettato degli articoli 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 4-ter comma 3 del decreto-legge n. 44/2021 conv. dalla legge 28 maggio 2021 n. 76 nella parte in cui nel prevedere che «Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione nč altro compenso o emolumento, comunque denominati» esclude in favore del personale di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 4-ter citata disposizione, nel periodo di disposta sospensione, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e dall'art. 68 C.C.N.L. del comparto sanitą;

Sospende il presente procedimento;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cosģ deciso in Brescia il 7 maggio 2022

Il Giudice del lavoro: Pipponzi