Titolo

(Ricorso 22 novembre 2022)

Ricorso per questione di legittimitā costituzionale depositato in cancelleria il 22 novembre 2022
(della Regione Liguria)

Bilancio e contabilitā pubblica - Spesa sanitaria - Riparto delle risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard - Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 - Individuazione delle Regioni in equilibrio economico in base ai risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento - Effettuazione delle pesature con i pesi per classi di etā considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario, relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento - Definizione dei pesi con decreto interministeriale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, utilizzando i criteri previsti dall'art. 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996 - Regime transitorio - Previsione che, per gli anni 2021 e 2022, l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno standard nazionale per gli anni 2021 e 2022 č ripartito secondo i suddetti criteri e il restante 15 per cento delle medesime risorse č ripartito sulla base della popolazione residente riferita al 1° gennaio 2020 per il riparto 2021 e al 1° gennaio 2021 per il riparto 2022 - Previsione che, per l'anno 2022, nel caso in cui non venga raggiunta la prevista intesa, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard č adottato entro il 30 settembre 2022, mentre il decreto di determinazione definitiva č adottato entro il 31 dicembre 2022.
- Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2022, n. 142, art. 19, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e legge 21 settembre 2022, n. 142 "nella parte in cui ha convertito in legge il citato articolo 19, comma 1, lett. b), n. 1 e n. 2".