ATTI DI PROMOVIMENTO DEL
GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
TAR PER IL LAZIO
ORDINE
CRONOLOGICO (data GU)
GU data | GU n° | atto | oggetto | |
n° | tipo | |||
27.03.24 | 13 | 48 | ordinanza 24.11.23 |
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -
Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici - Previsione che
l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al
50 per cento a decorrere dall'anno 2017 - Prevista concorrenza di
ciascuna azienda fornitrice alle quote di ripiano in misura pari
all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa
per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale - Prevista definizione delle modalità procedurali del ripiano,
su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni - Previsione, con norma successiva introdotta
con decreto-legge n. 115 del 2022, come convertito, della deroga alle
pertinenti disposizioni sulle modalità procedurali di ripiano,
limitatamente all'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Prevista definizione, con
provvedimento delle regioni e delle province autonome, dell'elenco delle
aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno - Prevista
adozione, con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla
emanazione dei medesimi provvedimenti regionali e provinciali. - Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), [convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,] art. 9-ter. |
27.03.24 | 13 | 47 | ordinanza 24.11.23 |
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -
Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici - Previsione che
l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al
50 per cento a decorrere dall'anno 2017 - Prevista concorrenza di
ciascuna azienda fornitrice alle quote di ripiano in misura pari
all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa
per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale - Prevista definizione delle modalità procedurali del ripiano,
su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni - Previsione, con norma successiva introdotta
con decreto-legge n. 115 del 2022, come convertito, della deroga alle
pertinenti disposizioni sulle modalità procedurali di ripiano,
limitatamente all'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Prevista definizione, con
provvedimento delle regioni e delle province autonome, dell'elenco delle
aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno - Prevista
adozione, con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla
emanazione dei medesimi provvedimenti regionali e provinciali. - Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), [convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,] art. 9-ter. |
27.03.24 | 13 | 46 | ordinanza 24.11.23 |
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -
Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici - Previsione che
l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al
50 per cento a decorrere dall'anno 2017 - Prevista concorrenza di
ciascuna azienda fornitrice alle quote di ripiano in misura pari
all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa
per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale - Prevista definizione delle modalità procedurali del ripiano,
su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni - Previsione, con norma successiva introdotta
con decreto-legge n. 115 del 2022, come convertito, della deroga alle
pertinenti disposizioni sulle modalità procedurali di ripiano,
limitatamente all'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Prevista definizione, con
provvedimento delle regioni e delle province autonome, dell'elenco delle
aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno - Prevista
adozione, con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla
emanazione dei medesimi provvedimenti regionali e provinciali. - Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), [convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,] art. 9-ter. |
27.03.24 | 13 | 45 | ordinanza 24.11.23 |
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -
Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici - Previsione che
l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al
50 per cento a decorrere dall'anno 2017 - Prevista concorrenza di
ciascuna azienda fornitrice alle quote di ripiano in misura pari
all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa
per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale - Prevista definizione delle modalità procedurali del ripiano,
su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni - Previsione, con norma successiva introdotta
con decreto-legge n. 115 del 2022, come convertito, della deroga alle
pertinenti disposizioni sulle modalità procedurali di ripiano,
limitatamente all'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Prevista definizione, con
provvedimento delle regioni e delle province autonome, dell'elenco delle
aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno - Prevista
adozione, con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla
emanazione dei medesimi provvedimenti regionali e provinciali. - Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), [convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,] art. 9-ter. |
27.03.24 | 13 | 44 | ordinanza 30.11.23 |
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -
Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici - Previsione che
l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al
50 per cento a decorrere dall'anno 2017 - Prevista concorrenza di
ciascuna azienda fornitrice alle quote di ripiano in misura pari
all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa
per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale - Prevista definizione delle modalità procedurali del ripiano,
su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni - Previsione, con norma successiva introdotta
con decreto-legge n. 115 del 2022, come convertito, della deroga alle
pertinenti disposizioni sulle modalità procedurali di ripiano,
limitatamente all'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Prevista definizione, con
provvedimento delle regioni e delle province autonome, dell'elenco delle
aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno - Prevista
adozione, con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla
emanazione dei medesimi provvedimenti regionali e provinciali. - Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), [convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,] art. 9-ter. |
20.03.24 | 12 | 43 | ordinanza 24.11.23 |
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -
Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici - Previsione che
l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al
50 per cento a decorrere dall'anno 2017 - Prevista concorrenza di
ciascuna azienda fornitrice alle quote di ripiano in misura pari
all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa
per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale - Prevista definizione delle modalità procedurali del ripiano,
su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni - Previsione, con norma successiva introdotta
con decreto-legge n. 115 del 2022, come convertito, della deroga alle
pertinenti disposizioni sulle modalità procedurali di ripiano,
limitatamente all'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Prevista definizione, con
provvedimento delle regioni e delle province autonome, dell'elenco delle
aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno - Prevista
adozione, con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla
emanazione dei medesimi provvedimenti regionali e provinciali. - Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), [convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,] art. 9-ter. |
20.03.24 | 12 | 42 | ordinanza 24.11.23 |
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -
Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici - Previsione che
l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al
50 per cento a decorrere dall'anno 2017 - Prevista concorrenza di
ciascuna azienda fornitrice alle quote di ripiano in misura pari
all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa
per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale - Prevista definizione delle modalità procedurali del ripiano,
su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni - Previsione, con norma successiva introdotta
con decreto-legge n. 115 del 2022, come convertito, della deroga alle
pertinenti disposizioni sulle modalità procedurali di ripiano,
limitatamente all'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Prevista definizione, con
provvedimento delle regioni e delle province autonome, dell'elenco delle
aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno - Prevista
adozione, con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla
emanazione dei medesimi provvedimenti regionali e provinciali. - Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), [convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,] art. 9-ter. |
20.03.24 | 12 | 41 | ordinanza 24.11.23 |
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -
Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici - Previsione che
l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al
50 per cento a decorrere dall'anno 2017 - Prevista concorrenza di
ciascuna azienda fornitrice alle quote di ripiano in misura pari
all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa
per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale - Prevista definizione delle modalità procedurali del ripiano,
su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni - Previsione, con norma successiva introdotta
con decreto-legge n. 115 del 2022, come convertito, della deroga alle
pertinenti disposizioni sulle modalità procedurali di ripiano,
limitatamente all'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Prevista definizione, con
provvedimento delle regioni e delle province autonome, dell'elenco delle
aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno - Prevista
adozione, con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla
emanazione dei medesimi provvedimenti regionali e provinciali. - Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), [convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,] art. 9-ter. |
20.03.24 | 12 | 40 | ordinanza 30.11.23 |
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -
Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici - Previsione che
l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al
50 per cento a decorrere dall'anno 2017 - Prevista concorrenza di
ciascuna azienda fornitrice alle quote di ripiano in misura pari
all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa
per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale - Prevista definizione delle modalità procedurali del ripiano,
su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni - Previsione, con norma successiva introdotta
con decreto-legge n. 115 del 2022, come convertito, della deroga alle
pertinenti disposizioni sulle modalità procedurali di ripiano,
limitatamente all'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Prevista definizione, con
provvedimento delle regioni e delle province autonome, dell'elenco delle
aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno - Prevista
adozione, con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla
emanazione dei medesimi provvedimenti regionali e provinciali. - Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), [convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,] art. 9-ter. |
20.03.24 | 12 | 39 | ordinanza 24.11.23 |
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -
Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici - Previsione che
l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al
50 per cento a decorrere dall'anno 2017 - Prevista concorrenza di
ciascuna azienda fornitrice alle quote di ripiano in misura pari
all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa
per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale - Prevista definizione delle modalità procedurali del ripiano,
su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni - Previsione, con norma successiva introdotta
con decreto-legge n. 115 del 2022, come convertito, della deroga alle
pertinenti disposizioni sulle modalità procedurali di ripiano,
limitatamente all'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Prevista definizione, con
provvedimento delle regioni e delle province autonome, dell'elenco delle
aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno - Prevista
adozione, con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla
emanazione dei medesimi provvedimenti regionali e provinciali. - Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), [convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,] art. 9-ter. |
20.03.24 | 12 | 38 | ordinanza 24.11.23 |
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -
Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici - Previsione che
l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al
50 per cento a decorrere dall'anno 2017 - Prevista concorrenza di
ciascuna azienda fornitrice alle quote di ripiano in misura pari
all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa
per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale - Prevista definizione delle modalità procedurali del ripiano,
su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni - Previsione, con norma successiva introdotta
con decreto-legge n. 115 del 2022, come convertito, della deroga alle
pertinenti disposizioni sulle modalità procedurali di ripiano,
limitatamente all'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Prevista definizione, con
provvedimento delle regioni e delle province autonome, dell'elenco delle
aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno - Prevista
adozione, con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla
emanazione dei medesimi provvedimenti regionali e provinciali. - Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), [convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,] art. 9-ter. |
20.03.24 | 12 | 35 | ordinanza 20.07.22 |
Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni
anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per il personale che
svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette
dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli
istituti penitenziari per adulti e minori (nel caso di specie: personale
della polizia penitenziaria) - Previsione che l'atto di accertamento
dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'immediata
sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e che per il
periodo di sospensione non sono dovuti nè la retribuzione nè altro
compenso o emolumento, comunque denominati - Omessa previsione di un
assegno alimentare. - Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4-ter, commi 1 e 3, inserito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3. |
17.01.24 | 3 | 170 | ordinanza 24.11.23 |
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -
Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici - Previsione che
l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al
50 per cento a decorrere dall'anno 2017 - Prevista concorrenza di
ciascuna azienda fornitrice alle quote di ripiano in misura pari
all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa
per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale - Prevista definizione delle modalità procedurali del ripiano,
su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni - Previsione, con norma successiva introdotta
con decreto-legge n. 115 del 2022, come convertito, della deroga alle
pertinenti disposizioni sulle modalità procedurali di ripiano,
limitatamente all'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Prevista definizione, con
provvedimento delle regioni e delle province autonome, dell'elenco delle
aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno - Prevista
adozione, con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla
emanazione dei medesimi provvedimenti regionali e provinciali. - Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), [convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,] art. 9-ter. |
17.01.24 | 3 | 169 | ordinanza 24.11.23 |
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -
Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici - Previsione che
l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al
50 per cento a decorrere dall'anno 2017 - Prevista concorrenza di
ciascuna azienda fornitrice alle quote di ripiano in misura pari
all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa
per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale - Prevista definizione delle modalità procedurali del ripiano,
su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni - Previsione, con norma successiva introdotta
con decreto-legge n. 115 del 2022, come convertito, della deroga alle
pertinenti disposizioni sulle modalità procedurali di ripiano,
limitatamente all'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Prevista definizione, con
provvedimento delle regioni e delle province autonome, dell'elenco delle
aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno - Prevista
adozione, con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla
emanazione dei medesimi provvedimenti regionali e provinciali. - Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), [convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,] art. 9-ter. |
17.01.24 | 3 | 168 | ordinanza 24.11.23 |
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -
Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici - Previsione che
l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al
50 per cento a decorrere dall'anno 2017 - Prevista concorrenza di
ciascuna azienda fornitrice alle quote di ripiano in misura pari
all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa
per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale - Prevista definizione delle modalità procedurali del ripiano,
su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni - Previsione, con norma successiva introdotta
con decreto-legge n. 115 del 2022, come convertito, della deroga alle
pertinenti disposizioni sulle modalità procedurali di ripiano,
limitatamente all'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Prevista definizione, con
provvedimento delle regioni e delle province autonome, dell'elenco delle
aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno - Prevista
adozione, con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla
emanazione dei medesimi provvedimenti regionali e provinciali. - Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), [convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,] art. 9-ter. |
17.01.24 | 3 | 167 | ordinanza 24.11.23 |
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -
Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici - Previsione che
l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al
50 per cento a decorrere dall'anno 2017 - Prevista concorrenza di
ciascuna azienda fornitrice alle quote di ripiano in misura pari
all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa
per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale - Prevista definizione delle modalità procedurali del ripiano,
su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni - Previsione, con norma successiva introdotta
con decreto-legge n. 115 del 2022, come convertito, della deroga alle
pertinenti disposizioni sulle modalità procedurali di ripiano,
limitatamente all'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Prevista definizione, con
provvedimento delle regioni e delle province autonome, dell'elenco delle
aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno - Prevista
adozione, con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla
emanazione dei medesimi provvedimenti regionali e provinciali. - Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), [convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,] art. 9-ter. |
10.01.24 | 2 | 165 | ordinanza 24.11.23 |
Sanità - Servizio sanitario regionale (SSR) - Razionalizzazione
della spesa per dispositivi medici - Previsione che l'eventuale
superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico delle aziende
fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40
per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per
cento a decorrere dall'anno 2017 - Prevista concorrenza di ciascuna
azienda fornitrice alle quote di ripiano in misura pari all'incidenza
percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto
di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale -
Prevista definizione delle modalità procedurali del ripiano, su proposta
del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza
Stato-Regioni - Previsione, con norma successiva introdotta con
decreto-legge n. 115 del 2022, come convertito, della deroga alle
pertinenti disposizioni sulle modalità procedurali di ripiano,
limitatamente all'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Prevista definizione, con
provvedimento delle regioni e delle province autonome, dell'elenco delle
aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno - Prevista
adozione, con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla
emanazione dei medesimi provvedimenti regionali e provinciali. - Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), [convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,] art. 9-ter. |
16.03.16 | 11 | 49 | ordinanza 22.09.15 |
Sanità pubblica - Misure di governo della spesa e di sviluppo del
settore farmaceutico - Regole per il ripiano dello sforamento del fondo
aggiuntivo per i farmaci innovativi - Ripartizione della quota di
sforamento tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. - Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, art. 5, comma 3. |
11.03.15 | 10 | 28 | ordinanza 27.02.14 |
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i
singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica
una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura
percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma,
tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno
2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto
- Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio
di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera
di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di
vincoli dettagliati, anzichè di principi fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 1 del Primo protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. |
11.03.15 | 10 | 27 | ordinanza 27.02.14 |
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i
singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica
una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura
percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma,
tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno
2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto
- Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio
di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera
di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di
vincoli dettagliati, anzichè di principi fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 1 del Primo protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. |
11.03.15 | 10 | 26 | ordinanza 14.03.14 |
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i
singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica
una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura
percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma,
tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno
2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto
- Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio
di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera
di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di
vincoli dettagliati, anzichè di principi fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 1 del Primo protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. |
11.03.15 | 10 | 25 | ordinanza 14.03.14 |
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i
singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica
una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura
percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma,
tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno
2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto
- Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio
di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera
di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di
vincoli dettagliati, anzichè di principi fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 1 del Primo protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. |
11.03.15 | 10 | 24 | ordinanza 14.03.14 |
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i
singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica
una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura
percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma,
tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno
2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto
- Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio
di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera
di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di
vincoli dettagliati, anzichè di principi fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 1 del Primo protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. |
11.03.15 | 10 | 23 | ordinanza 14.03.14 |
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i
singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica
una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura
percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma,
tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno
2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto
- Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio
di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera
di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di
vincoli dettagliati, anzichè di principi fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 1 del Primo protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. |
04.02.15 | 5 | 266 | ordinanza 28.02.14 |
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i
singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica
una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura
percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma,
tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno
2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto
- Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio
di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera
di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di
vincoli dettagliati, anzichè di principi fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 32, 41, 97 e 117, comma terzo. |
04.02.15 | 5 | 265 | ordinanza 28.02.14 |
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i
singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica
una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura
percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma,
tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno
2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto
- Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio
di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera
di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di
vincoli dettagliati, anzichè di principi fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 32, 41, 97 e 117, comma terzo. |
04.02.15 | 5 | 264 | ordinanza 28.02.14 |
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i
singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica
una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura
percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma,
tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno
2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto
- Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio
di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera
di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di
vincoli dettagliati, anzichè di principi fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 32, 41, 97 e 117, comma terzo. |
04.02.15 | 5 | 263 | ordinanza 28.02.14 |
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i
singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica
una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura
percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma,
tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno
2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto
- Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio
di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera
di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di
vincoli dettagliati, anzichè di principi fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 32, 41, 97 e 117, comma terzo. |
04.02.15 | 5 | 262 | ordinanza 28.02.14 |
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i
singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica
una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura
percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma,
tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno
2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto
- Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio
di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera
di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di
vincoli dettagliati, anzichè di principi fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 32, 41, 97 e 117, comma terzo. |
26.11.14 | 49 | 215 | ordinanza 27.02.14 |
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i
singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica
una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura
percentuale fissa, determinata dalla Regione e dalla Provincia autonoma,
tali da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno
2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto
- Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio
di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera
di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di
vincoli dettagliati, anzichè di principi fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, comma terzo. |
26.11.14 | 49 | 214 | ordinanza 27.02.14 |
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i
singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica
una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura
percentuale fissa, determinata dalla Regione e dalla Provincia autonoma,
tali da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno
2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto
- Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata -
Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale
per l'imposizione di vincoli dettagliati, anzichè di principi
fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 25, comma secondo, 41 e 117, comma terzo. |
26.11.14 | 49 | 213 | ordinanza 28.02.14 |
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i
singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica
una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura
percentuale fissa, determinata dalla Regione e dalla Provincia autonoma,
tali da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno
2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto
- Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio
di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera
di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di
vincoli dettagliati, anzichè di principi fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo; Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 1. |
26.11.14 | 49 | 212 | ordinanza 14.03.14 |
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i
singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica
una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura
percentuale fissa, determinata dalla Regione e dalla Provincia autonoma,
tali da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno
2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto
- Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio
di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera
di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di
vincoli dettagliati, anzichè di principi fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 32, 41, 97 e 117, comma terzo. |
08.10.14 | 42 | 162 | ordinanza 28.02.14 |
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzioni della spesa
sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i
singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica
una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura
percentuale fissa, determinata dalla Regione e dalla Provincia autonoma,
tali da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno
2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto
- Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata -
Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale
per l'imposizione di vincoli dettagliati, anzichè di principi
fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 25, comma secondo, 41 e 117, comma terzo. |
08.10.14 | 42 | 161 | ordinanza 27.02.14 |
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzioni della spesa
sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i
singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica
una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura
percentuale fissa, determinata dalla Regione e dalla Provincia autonoma,
tali da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno
2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto
- Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata -
Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale
per l'imposizione di vincoli dettagliati, anzichè di principi
fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 25, comma secondo, 41 e 117, comma terzo. |
08.10.14 | 42 | 160 | ordinanza 27.02.14 |
Sanità pubblica - Razionalizzazione e
riduzioni della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli
contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per
l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per
l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera,
si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura
percentuale fissa, determinata dalla Regione e dalla Provincia autonoma,
tali da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno
2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto
- Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata -
Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale
per l'imposizione di vincoli dettagliati, anzichè di principi
fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 25, comma secondo, 41 e 117, comma terzo. |
19.11.08 | 48 | 368 | ordinanza 29.08.08 |
Sanità pubblica - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo dell'applicazione di uno sconto tariffario rispettivamente del 2 e del 20 per cento sulle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 - Incidenza sui principi di tutela della salute, di libertà di iniziativa economica privata e di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza regionale per la diretta determinazione delle tariffe in luogo della previsione di criteri per la determinazione delle stesse. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o). - Costituzione, artt. 24, 32, 41, 97, 113 e 117. |
31.09.08 | 37 | 263 | ordinanza 17.10-14.11.07 |
Sanità pubblica - Prestazioni specialistiche e di
diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo
dell'applicazione di uno sconto tariffario rispettivamente del 2 e del 20
per cento sulle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanità 22
luglio 1996 - Incidenza sui principi di tutela della salute, di libertà
di iniziativa economica privata e di buon andamento della pubblica
amministrazione - Violazione della sfera di competenza regionale per la
diretta determinazione delle tariffe in luogo della previsione di criteri
per la determinazione delle stesse. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o). - Costituzione, artt. 24, 32, 41, 97, 113 e 117. |
31.09.08 | 37 | 262 | ordinanza 17.10.07-31.03.08 |
Sanità pubblica - Prestazioni specialistiche e di
diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo
dell'applicazione di uno sconto tariffario rispettivamente del 2 e del 20
per cento sulle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanità 22
luglio 1996 - Incidenza sui principi di tutela della salute, di libertà
di iniziativa economica privata e di buon andamento della pubblica
amministrazione - Violazione della sfera di competenza regionale per la
diretta determinazione delle tariffe in luogo della previsione di criteri
per la determinazione delle stesse. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o). - Costituzione, artt. 24, 32, 41, 97, 113 e 117. |
31.09.08 | 37 | 256 | ordinanza 05.05.08 |
Sanità pubblica - Prestazioni specialistiche e di
diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo
dell'applicazione di uno sconto tariffario rispettivamente del 2 e del 20
per cento sulle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanità 22
luglio 1996 - Incidenza sui principi di tutela della salute, di libertà
di iniziativa economica privata e di buon andamento della pubblica
amministrazione - Violazione della sfera di competenza regionale per la
diretta determinazione delle tariffe in luogo della previsione di criteri
per la determinazione delle stesse. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o). - Costituzione, artt. 32, 41, 97 e 117. |
31.09.08 | 37 | 255 | ordinanza 07.05.08 |
Sanità pubblica - Prestazioni specialistiche e di
diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo
dell'applicazione di uno sconto tariffario rispettivamente del 2 e del 20
per cento sulle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanità 22
luglio 1996 - Incidenza sui principi di tutela della salute, di libertà
di iniziativa economica privata e di buon andamento della pubblica
amministrazione - Violazione della sfera di competenza regionale per la
diretta determinazione delle tariffe in luogo della previsione di criteri
per la determinazione delle stesse. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o). - Costituzione, artt. 32, 41, 97 e 117. |
21.05.08 | 22 | 159 | ordinanza 21.01.08 |
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della produzione di un numero massimo di tre embrioni ai fini dell'impianto - Previsione della crioconservazione degli embrioni solo nel caso che il trasferimento degli stessi nell'utero non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore, relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto alla salute della donna non adeguatamente bilanciato rispetto alla tutela dell'embrione. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, commi 2 e 3. - Costituzione, artt. 3 e 32. |
25.08.04 | 33 | 685 | ordinanza 22.04.02 |
Università - Facoltà di medicina - Benefici
conferibili ai medici ammessi, in esecuzione di sentenze passate in
giudicato di giudici amministrativi, alle scuole di specializzazione in
medicina negli anni 1983-1991 - Attribuzione di un qualsiasi punteggio ai
titoli di specializzazione conseguiti dai medici predetti da farsi valere
nei concorsi di accesso ai profili professionali medici, così come
stabilito invece dal d.lgs. n. 257/1991 per i titoli conseguiti dagli
specializzanti ammessi ai corsi dall'anno accademico 1991/1992 - Mancata
previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul
diritto di difesa e sul principio del giudice naturale - Indebita
interferenza sul potere giurisdizionale - Violazione del principio di
tutela giurisdizionale. - Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11. - Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101, 103, primo comma, 108, comma secondo, e 113. |
25.08.04 | 33 | 684 | ordinanza 22.04.02 |
Università - Facoltà di medicina - Benefici
conferibili ai medici ammessi, in esecuzione di sentenze passate in
giudicato di giudici amministrativi, alle scuole di specializzazione in
medicina negli anni 1983-1991 - Attribuzione di un qualsiasi punteggio ai
titoli di specializzazione conseguiti dai medici predetti da farsi valere
nei concorsi di accesso ai profili professionali medici, così come
stabilito invece dal d.lgs. n. 257/1991 per i titoli conseguiti dagli
specializzanti ammessi ai corsi dall'anno accademico 1991/1992 - Mancata
previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul
diritto di difesa e sul principio del giudice naturale - Indebita
interferenza sul potere giurisdizionale - Violazione del principio di
tutela giurisdizionale. - Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11. - Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101, 103, primo comma, 108, comma secondo, e 113. |
18.09.02 | 37 | 390 | ordinanza 03.05.02 |
Sanità pubblica - Professori e
ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia -
Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale
intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria
..... Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento
della P.A. Sanità pubblica - Professori e
ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia
..... Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di
compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività
didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega. Sanità pubblica - Professori e
ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia -
Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività
assistenziale intramuria - Lesione del principio di autonomia
didattico-scientifica. Sanità pubblica - Norme relative
all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di
personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del
sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore
generale dell'azienda ospedaliera ..... Lesione del principio della libertà
di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale
che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e
personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega. Sanità pubblica - Professori e
ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia,
nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto
legislativo censurato ..... Incidenza sul principio di autonomia
universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario -
Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento
della P.A. Eccesso di delega. |
18.09.02 | 37 | 389 | ordinanza 03.05.02 | |
05.06.02 | 22 | 258 | ordinanza 22.11.01 |
Sanità pubblica - Professori e
ricercatori universitari afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia,
nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto
legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere
unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività
professionale extramuraria nei casi e modi stabiliti dal decreto
legislativo stesso - Previsione, altresì, fino all'entrata in vigore
della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo
svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo
definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo
stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione
dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di
delega. |
05.06.02 | 22 | 257 | ordinanza 22.11.01 | |
05.06.02 | 22 | 256 | ordinanza 22.11.01 | |
05.06.02 | 22 | 255 | ordinanza 22.11.01 | |
05.06.02 | 22 | 254 | ordinanza 08.01.02 |
Sanità pubblica - Professori e
ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia -
... - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento
della P.A.
Sanità pubblica - Professori e
ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia -
... - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di
compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività
didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.
Sanità pubblica - Professori e
ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia -
... - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.
Sanità pubblica - Norme relative
all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di
personale delle stesse - ... - Lesione del principio della libertà di
insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale
che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e
personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega. |
29.05.02 | 21 | 245 | ordinanza 22.11.01 | |
29.05.02 | 21 | da 238 a 234 | ordinanze 22.11.01 |
Sanità pubblica - Professori e
ricercatori universitari afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia,
nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto
legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere
unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività
professionale extramuraria nei casi e modi stabiliti dal decreto
legislativo stesso - Previsione, altresì, fino all'entrata in vigore
della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo
svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo
definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo
stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione
dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di
delega. |
29.05.02 | 21 | 237 | ordinanza 06.02.02 |
Sanità pubblica - Professori e
ricercatori universitari afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia,
nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto
legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere
unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività
professionale extramuraria nei casi e modi stabiliti dal decreto
legislativo stesso - Previsione, altresì, fino all'entrata in vigore
della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo
svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo
definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo
stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione
dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di
delega. |
30.01.02 | 5 | da 34 a 38 | ordinanze 30.08.01 e 26.09.01 |
Sanità pubblica - Professori e
ricercatori universitari afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia,
nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto
legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere
unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività
professionale extramuraria nei casi e modi stabiliti dal decreto
legislativo stesso - Previsione, altresì, fino all'entrata in vigore
della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo
svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo
definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo
stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione
dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di
delega. |
23.01.02 | 4 | 11 | ordinanza 04.04.01 |
Sanità pubblica - Professori e
ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia -
... - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento
della P.A.
Sanità pubblica - Professori e
ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia -
... - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di
compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività
didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.
Sanità pubblica - Professori e
ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia -
... - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.
Sanità pubblica - Norme relative
all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di
personale delle stesse - ... - Lesione del principio della libertà di
insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale
che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e
personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega. |
07.11.01 | 43 | 859 | ordinanza 21.03.01 |
Sanità pubblica - Professori e
ricercatori universitari afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia,
nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto
legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere
unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività
professionale extramuraria nei casi e modi stabiliti dal decreto
legislativo stesso - Previsione, altresì, fino all'entrata in vigore
della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo
svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo
definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo
stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione
dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di
delega. |
31.10.01 | 42 | da 832 a 856 | ordinanze 05.07.00 |
Sanità pubblica - Professori e
ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia -
... - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento
della P.A.
Sanità pubblica - Professori e
ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia -
... - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di
compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività
didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.
Sanità pubblica - Professori e
ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia -
... - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.
Sanità pubblica - Norme relative
all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di
personale delle stesse - ... - Lesione del principio della libertà di
insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale
che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e
personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.
|
10.10.01 | 39 | 753 | ordinanza 20.12.00 | |
10.10.01 | 39 | 752 | ordinanza 05.07.00 | |
10.10.01 | 39 | 751 | ordinanza 05.07.00 | |
10.10.01 | 39 | 750 | ordinanza 05.07.00 | |
10.10.01 | 39 | 749 | ordinanza 05.07.00 | |
10.10.01 | 39 | 748 | ordinanza 05.07.00 | |
10.10.01 | 39 | 747 | ordinanza 05.07.00 | |
10.10.01 | 39 | 746 | ordinanza 05.07.00 | |
10.10.01 | 39 | 745 | ordinanza 05.07.00 | |
10.10.01 | 39 | 744 | ordinanza 05.07.00 | |
10.10.01 | 39 | 743 | ordinanza 05.07.00 | |
10.10.01 | 39 | 742 | ordinanza 05.07.00 | |
10.10.01 | 39 | 741 | ordinanza 05.07.00 | |
03.10.01 | 38 | 727 | ordinanza 20.12.00 | |
03.10.01 | 38 | 726 | ordinanza 06.12.00 | |
03.10.01 | 38 | 725 | ordinanza 05.07.00 | |
03.10.01 | 38 | 724 | ordinanza 05.07.00 | |
03.10.01 | 38 | 723 | ordinanza 05.07.00 | |
03.10.01 | 38 | 722 | ordinanza 05.07.00 | |
03.10.01 | 38 | 721 | ordinanza 05.07.00 | |
03.10.01 | 38 | 720 | ordinanza 05.07.00 | |
03.10.01 | 38 | 719 | ordinanza 05.07.00 | |
03.10.01 | 38 | 718 | ordinanza 05.07.00 | |
03.10.01 | 38 | 717 | ordinanza 05.07.00 | |
29.08.01 | 33 | 592 | ordinanza 05.07.00 | |
22.08.01 | 32 | 559 | ordinanza 20.12.00 | |
22.08.01 | 32 | 558 | ordinanza 20.12.00 | |
22.08.01 | 32 | 557 | ordinanza 05.07.00 | |
22.08.01 | 32 | 551 | ordinanza 07.02.01 |