ATTI DI PROMOVIMENTO DEL
GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
TRIBUNALI
ORDINE
CRONOLOGICO (data GU)
Tribunale | GU data | GU n° | atto | oggetto | |
n° | tipo | ||||
Brescia | 04.01.23 | 1 | 153 | ordinanza 17.11.22 | Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente di azienda socio sanitaria territoriale inquadrata come impiegata assistente amministrativa) - Esclusione da tali obblighi del personale che svolge attività lavorativa con contratti esterni - Previsione che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative da parte dei soggetti obbligati. |
Roma | 21.12.22 | 51 | 150 | ordinanza 21.09.22 | Salute (Tutela della) - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie - Spettanza anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all'integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, anti papilloma virus - Mancata previsione. |
Padova | 23.11.22 | 47 | 136 | ordinanza 14.07.22 | Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario - Previsione, con circolare del Ministero della salute, delle indicazioni e dei termini relativi alla vaccinazione anche con riguardo al caso di intervenuta guarigione dal virus. |
Genova | 23.11.22 | 47 | 135 | ordinanza 22.08.22 | Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: chimico, iscritto all'Albo dell'Ordine dei chimici e dei fisici) - Previsione che l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale - Omessa preventiva valutazione rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione. |
Roma | 16.11.22 | 46 | 131 | ordinanza 05.06.22 | Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Consenso informato - Termine per la revoca - Previsione che la revoca della volontà dei soggetti, relativa all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, è possibile fino al momento della fecondazione dell'ovulo - Mancata previsione, successivamente alla fecondazione dell'ovulo, di un termine per la revoca del consenso. |
Brescia | 05.10.22 | 40 | 108 | ordinanza 16.08.22 |
Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti
SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per personale che svolge a
qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui
all'articolo 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente
comunale, con mansioni di operatore socio assistenziale) - Adibizione a mansioni
anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il
rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 - Previsione applicabile ai
soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere
omessa o differita. Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente comunale, con mansioni di operatore socio assistenziale) - Previsione che l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti nè la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati - Denunciata esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957. |
Brescia | 05.10.22 | 40 | 107 | ordinanza 22.08.22 |
Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti
SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: dipendente
di istituto ospedaliero privato con mansioni di ostetrica) - Adibizione a
mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da
evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 - Previsione
applicabile ai soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la
vaccinazione può essere omessa o differita. Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: dipendente di istituto ospedaliero privato con mansioni di ostetrica) - Previsione che l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti nè la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati - Denunciata esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l'assegno alimentare previsto dall'art. 42 del contratto collettivo nazionale di riferimento (sanità privata). |
Brescia | 28.09.22 | 39 | 102 | ordinanza 23.07.22 | Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendenti di azienda speciale (R.S.A.) con profilo professionale di assistenti ausiliarie sanitarie) - Previsione che l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti nè la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati. |
Brescia | 28.09.22 | 39 | 101 | ordinanza 22.07.22 | Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente di azienda socio sanitaria territoriale inquadrata come coadiutore amministrativo) - Previsione che l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti nè la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati - Denunciata esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957. |
Brescia | 06.07.22 | 27 | 77 | ordinanza 31.05.22 | Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: dipendenti di azienda socio sanitaria in qualità di infermiere professionali o di operatrice socio sanitaria) - Adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 - Previsione applicabile ai soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita - Omessa estensione al personale sanitario che, per una libera scelta individuale, si sia astenuto dalla vaccinazione. |
Padova | 06.07.22 | 27 | 76 | ordinanza 28.04.22 |
Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti
SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario - Estensione dell'obbligo
vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali
e socio-sanitarie (nel caso di specie: portiere-centralinista dipendente di una
fondazione che accoglie persone con disabilità) - Omessa previsione, in
alternativa all'obbligo vaccinale, della possibilità per il lavoratore di
sottoporsi indifferentemente al test molecolare, al test antigenico da eseguire
in laboratorio, oppure al test antigenico rapido di ultima generazione, per la
rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati, ogni 72 ore nel primo
caso e ogni 48 ore nel secondo caso. Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario - Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (nel caso di specie: portiere-centralinista dipendente di una fondazione che accoglie persone con disabilità) - Adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 - Previsione applicabile ai soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita - Omessa estensione al personale che, per una libera scelta individuale, si sia astenuto dalla vaccinazione. |
Bari | 16.02.22 | 7 | 6 | ordinanza 26.08.21 | Sanità pubblica - Farmaci - Norme della Regione Puglia - Rimborso spese per la vaccinoterapia - Previsione di un limite reddituale, riferito al nucleo familiare, per il riconoscimento del rimborso delle spese per la vaccinoterapia, necessaria e insostituibile per la cura delle allergopatie. |
Bolzano | 06.10.21 | 40 | 149 | ordinanza 14.05.21 | Impiego pubblico - Sanità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Procedura di selezione nonchè disciplina della composizione e nomina delle commissioni per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale - Norma transitoria all'art. 48 della legge prov. n. 7 del 2001. |
Firenze | 28.10.20 | 44 | 151 | ordinanza 21.05.20 | Procedimento civile - Onere delle spese processuali - Previsione che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte - Preclusione per il giudice di addebitare, in tutto o in parte, il costo della consulenza tecnica (CTU) a carico di una parte diversa da quella ricorrente, nel procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione di lite previsto in relazione alle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria. |
Bolzano | 24.04.19 | 17 | 60 | ordinanza 03.01.19 |
Procreazione medicalmente assistita - Finalità - Accesso alle tecniche -
Esclusione di coppie composte da soggetti dello stesso sesso - Previsione di
sanzioni nei confronti di chi (strutture sanitarie o esercenti la professione
sanitaria) consente a coppie composte da soggetti dello stesso sesso l'accesso
alle tecniche. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), artt. 5 e 12, comma 2, «anche in combinato disposto con i commi 9 e 10» [dell'art. 12], «nonchè» artt. 1, commi 1 e 2, e 4. |
Pordenone | 26.09.18 | 38 | 129 | ordinanza 02.07.18 |
Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Esclusione
di coppie composte da soggetti dello stesso sesso - Previsione di sanzioni nei
confronti di chi (strutture sanitarie o esercenti la professione sanitaria)
consente a coppie composte da soggetti dello stesso sesso l'accesso alle
tecniche. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10. |
Bergamo | 05.04.17 | 14 | 45 | ordinanza 09.12.16 | Sanità pubblica - Riconoscimento dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da assunzione di farmaci, nella specie affetti da sindrome da talidomide, nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966 - Decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2016. |
Milano | 14.12.16 | 50 | 252 | ordinanza 20.07.16 | Salute (tutela della) - Indennizzo a causa di vaccinazioni obbligatorie - Spettanza anche a causa di vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antinfluenzale - Mancata previsione. |
Livorno | 02.11.16 | 44 | 221 | ordinanza 28.06.16 | Sanità pubblica - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da assunzione di farmaci, nella specie affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965. |
Milano | 06.04.16 | 14 | 65 | ordinanza 22.12.15 | Sanità pubblica - Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Composizione. |
Reggio Calabria | 02.03.16 | 9 | 33 | ordinanza 27.11.15 | Sanità pubblica - Medici in rapporto di convenzione a tempo indeterminato con l'Azienda Sanitaria provinciale - Norme della Regione Calabria - Recupero delle quote rimaste insolute relative ad assistiti deceduti, trasferiti o irreperibili - Limitazione a dodici quote. |
Milano | 09.09.15 | 36 | 164 | ordinanza 04.03.15 | Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Divieto per le coppie non affette da sterilità o infertilità, (pur se ) portatrici di patologie geneticamente trasmissibili - Conseguente impossibilità per tali coppie di valersi della diagnosi e della selezione preimpianto, evitando la gravidanza naturale e l'eventuale aborto terapeutico - Lesione di diritti soggettivi inviolabili, quali il diritto della coppia a un figlio "sano" e il diritto all'autodeterminazione nelle scelte procreative - Ingerenza indebita nella vita della coppia - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Incoerenza tra il divieto di ricorso alla PMA e la possibilità di aborto terapeutico quando il feto risulti affetto da gravi patologie - Discriminazione delle coppie fertili, portatrici di malattia geneticamente trasmissibile, rispetto alle coppie sterili o infertili o in cui l'uomo sia affetto da malattie virali sessualmente trasmissibili - Violazione del diritto alla salute della donna, per difetto di adeguato bilanciamento con la tutela della salute dell'embrione - Contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), in relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al divieto di discriminazione - Richiamo alla sentenza della Corte di Strasburgo 28 agosto 2012, Costa e Pavan c. Italia. |
Napoli | 17.09.14 | 39 | 149 | ordinanza 03.04.14 |
Procreazione medicalmente assistita - Sperimentazione sugli embrioni
umani - Divieto di ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni -
Configurazione della violazione del divieto quale fattispecie di reato - Mancata
previsione della salvezza dell'ipotesi in cui tale condotta sia finalizzata
all'impianto nell'utero della donna dei soli embrioni non affetti da malattie
genetiche o portatori sani di malattie genetiche - Violazione del principio di
ragionevolezza - Lesione del diritto alla salute - Contrasto con la Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in relazione al
diritto al rispetto della vita privata e familiare. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto della crioconservazione e della soppressione di embrioni - Configurazione della violazione del divieto quale fattispecie di reato - Mancata previsione della salvezza dell'ipotesi in cui tale condotta sia finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna degli embrioni affetti da malattie genetiche - Violazione dei principi di ragionevolezza e di non discriminazione - Contrasto con la tutela del diritto all'autodeterminazione della coppia - Contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare. |
Roma | 04.06.14 | 24 | 86 | ordinanza 28.02.14 | Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Divieto per le coppie non affette da sterilità o infertilità, (pur se) portatrici di patologie geneticamente trasmissibili - Conseguente impossibilità per tali coppie di valersi della diagnosi e della selezione preimpianto, evitando la gravidanza naturale e l'eventuale aborto terapeutico - Lesione di diritti soggettivi inviolabili, quali il diritto della coppia a un figlio "sano" e il diritto all'autodeterminazione nelle scelte procreative - Ingerenza indebita nella vita della coppia - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Incoerenza tra il divieto di ricorso alla PMA e la possibilità di aborto terapeutico quando il feto risulti affetto da gravi patologie - Discriminazione delle coppie fertili, portatrici di malattia geenticamente trasmissibile, rispetto alle coppie sterili o infertili o in cui l'uomo sia affetto da malattie virali sessualmente trasmissibili - Violazione del diritto alla salute della donna, per difetto di adeguato bilanciamento con la tutela della salute dell'embrione - Contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), in relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al divieto di discriminazione - Richiamo alla sentenza della Corte di Strasburgo 28 agosto 2012, Costa e Pavan c. Italia. |
Roma | 14.05.14 | 21 | 69 | ordinanza 15.01.14 | Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Divieto per le coppie non affette da sterilità o infertilità, (pur se) portatrici di patologie geneticamente trasmissibili - Conseguente impossibilità per tali coppie di valersi della diagnosi e della selezione preimpianto, evitando la gravidanza naturale e l'eventuale aborto terapeutico - Lesione di diritti soggettivi inviolabili, quali il diritto della coppia a un figlio "sano" e il diritto all'autodeterminazione nelle scelte procreative - Ingerenza indebita nella vita della coppia - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Incoerenza tra il divieto di ricorso alla PMA e la possibilità di aborto terapeutico quando il feto risulti affetto da gravi patologie - Discriminazione delle coppie fertili, portatrici di malattia geneticamente trasmissibile, rispetto alle coppie sterili o infertili o in cui l'uomo sia affetto da malattie virali sessualmente trasmissibili - Violazione del diritto alla salute della donna, per difetto di adeguato bilanciamento con la tutela della salute dell'embrione - Contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), in relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al divieto di discriminazione - Richiamo alla sentenza della Corte di Strasburgo 28 agosto 2012, Costa e Pavan c. Italia. |
Taranto | 07.05.14 | 20 | 65 | ordinanza 24.09.13 | Sanità pubblica - Disposizioni urgenti in materia sanitaria - Impiego di medicinali per terapie avanzate su base non ripetitiva e impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica - Previsione che le strutture pubbliche in cui sono state avviate, anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. censurato, trattamenti su singoli pazienti con medicinali per terapie avanzate su base di cellule staminali mesenchimali (cd. metodo STAMINA), lavorati in laboratori di strutture pubbliche e secondo procedure idonee alla lavorazione ed alla conservazione di cellule e tessuti, possono completare i trattamenti medesimi sotto la responsabilità del medico prescrittore, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili secondo la normativa vigente - Lesione del principio di solidarietà - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificata ed irragionevole limitazione del beneficio ai soli trattamenti già iniziati - Lesione del principio di tutela della salute. |
Firenze | 17.07.13 | 29 | 166 | ordinanza 07.12.12 |
Procreazione medicalmente assistita - Sperimentazione sugli embrioni
umani - Divieto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull'embrione che
non risulti finalizzata alla tutela della salute e allo sviluppo dello stesso -
Carattere assoluto e inderogabile - Conseguente operatività anche rispetto agli
embrioni residuati da PMA non più impiegabili per fini procreativi (in quanto
malati o non biopsiabili) e destinati all'autodistruzione - Irragionevole
difetto di bilanciamento della tutela dell'embrione con l'interesse
costituzionalmente rilevante alla ricerca scientifica bio-medica - Contrasto con
la promozione dello sviluppo della ricerca scientifica e con la tutela della
salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività -
Contrasto con la Convenzione di Oviedo sulle biotecnologie. Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato al trattamento - Irrevocabilità dopo la fecondazione dell'ovulo - Contrasto con il diritto irretrattabile della persona al consenso informato e con la libertà di autodeterminazione nel trattamento sanitario - Irrazionale diversificazione della PMA da tutte le altre ipotesi di trattamento terapeutico, in deroga al principio della necessità del consenso del paziente prima e durante il trattamento - Richiamo alla sentenza n. 151 del 2009 della Corte costituzionale. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 6, comma 3, ultimo capoverso. - Costituzione, artt. 2, 13 e 32. Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato al trattamento e sperimentazione sugli embrioni umani - Disciplina - Impossibilità per i generanti di destinare alla ricerca scientifica gli embrioni residuati da PMA non più impiegabili per fini procreativi (in quanto malati o non biopsiabili), revocando il consenso al trattamento prestato prima della fecondazione dell'ovulo - Illogicità e irragionevolezza. |
Milano | 12.06.13 | 24 | 135 | ordinanza 08.04.13 | Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e previsione di sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero praticarla - Incompatibilità con le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) che stabiliscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione - Configurabilità del contrasto anche alla stregua dell'interpretazione in materia di fecondazione eterologa enunciata dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 3 novembre 2011 (S.H. e altri contro Austria) - Conseguente violazione di obblighi internazionali - Lesione del diritto delle coppie infertili o sterili alla piena realizzazione della vita privata e familiare, nonchè del diritto di autodeterminazione della coppia in ordine alla propria genitorialità - Violazione del diritto di ogni persona a formare una famiglia e concepire figli - Carattere discriminatorio e irragionevole del divieto, anche in relazione alla finalità legislativa di risolvere i problemi riproduttivi della coppia - Trattamento differenziato di coppie con limiti di procreazione, a seconda del grado di sterilità e infertilità di uno dei componenti - Inadeguatezza della disciplina censurata rispetto ai valori di conoscenza scientifica e di condivisa sensibilità sociale - Possibile compromissione dell'integrità fisio-psichica delle coppie in cui uno dei componenti non presenta gameti idonei a procreare - Questione di legittimità costituzionale riproposta in esito alla restituzione degli atti disposta dalla Corte costituzionale con la ordinanza n. 150 del 2012. |
Genova | 03.10.12 | 39 | 198 | ordinanza 18.05.12 | Sanità pubblica - Medici dirigenti delle ASL - Previsione del limite massimo per il collocamento a riposo, al compimento del sessantasettesimo anno di età - Possibilità di permanere in servizio, a domanda, fino alla maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo, con il limite di permanenza del settantesimo anno di età e di non dare luogo ad un aumento del numero di dirigenti - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificato deteriore trattamento dei dirigenti sanitari rispetto ad altre categorie di personale prese in considerazione dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 90/1992, 282/1991 e 444/1990 - Incidenza sulla garanzia previdenziale. |
Torino | 09.11.11 | 47 | 230 | ordinanza 31.05.11 |
Sanità pubblica - Ente "Ordine Mauriziano di Torino" - Previsione che lo
stesso è costituito dai Presidi ospedalieri Umberto I di Torino e dall'Istituto
per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino) - Previsione altresì
che il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente è trasferito alla Fondazione
Ordine Mauriziano, con esclusione dei beni mobili ed immmobili funzionalmente
connessi allo svolgimento delle attività istituzionali del presidio ospedaliero
Umberto I di Torino e di quelli mobili connessi allo svolgimento delle attività
istituzionali dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo -
Violazione del principio di ragionevolezza - Violazione dell'autonomia
patrimoniale della Fondazione senza ricorso allo strumento previsto
dell'espropriazione e dei conseguenti indennizzo e garanzie procedimentali -
Contrasto con la XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione per
l'assenza di disciplina delle funzioni c.d. residue, ma tradizionalmente
caratterizzanti l'Ordine Mauriziano, di beneficenza, istruzione e culto -
Contrasto con la CEDU. Sanità pubblica - Ente "Ordine Mauriziano di Torino" - Normativa della Regione Piemonte - Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera (ASO) "Ente ordine Mauriziano di Torino", con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica - Previsione che fino all'adozione dell'atto di organizzazione aziendale continuano ad essere svolte le funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero già esercitate in forza delle convenzioni esistenti - Violazione dell'autonomia patrimoniale della Fondazione senza ricorso allo strumento previsto dell'espropriazione e dei connessi indennizzo e garanzie procedimentali - Contrasto con la XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione per assenza di disciplina delle funzioni residue, ma tradizionalmente caratterizzanti l'Ordine Mauriziano, di beneficenza, istruzione e culto - Contrasto con la CEDU. |
Ancona | 19.10.11 | 44 | 214 | ordinanza 22.12.10 | Sanità pubblica - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie - Spettanza dell'indennizzo stesso anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all'integrità psicofisica, per essersi sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, contro il morbillo, la rosolia e la parotite - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto alla salute - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 27 del 1998 e 423 del 2000. |
Pistoia | 07.09.11 | 38 | 181 | ordinanza 10.12.10 | Sanità pubblica - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, che l'indennità integrativa speciale relativa all'indennizzo stesso non è soggetta a rivalutazione secondo il tasso di inflazione - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del diritto alla salute - Lesione della garanzia previdenziale. |
Milano | 13.07.11 | 30 | 163 | ordinanza 02.02.11 | Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e previsione di sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero praticarla - Contrasto con le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo che stabiliscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione, come interpretate in rapporto alla fecondazione eterologa dalla Corte EDU nel caso S.H. e altri contro Austria - Conseguente violazione di obblighi internazionali - Lesione del diritto delle coppie infertili o sterili alla vita privata e familiare e alla autodeterminazione in ordine alla propria genitorialità - Violazione del diritto di ogni persona a formare una famiglia ed avere figli - Contrasto con la finalità, perseguita dalla legge, di risolvere i problemi procreativi della coppia - Differenziazione discriminatoria e irragionevole fra coppie sterili, a seconda del grado di sterilità e infertilità - Possibile compromissione dell'integrità fisio-psichica delle coppie in cui uno dei componenti non presenta gameti idonei a procreare. |
Alessandria | 08.06.11 | 25 | 98 | ordinanza 15.12.10 | Sanità pubblica - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, che l'indennità integrativa speciale relativa all'indennizzo stesso non è soggetta a rivalutazione secondo il tasso di inflazione - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione della garanzia previdenziale. |
Tempio Pausania | 08.06.11 | 25 | 97 | ordinanza 13.01.11 |
Sanità pubblica - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazioni - Previsione, con norma autoqualificata di
interpretazione autentica, che l'indennità integrativa speciale relativa
all'indennizzo stesso non è soggetta a rivalutazione secondo il tasso di
inflazione - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione della garanzia
previdenziale. Sanità pubblica - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni - Indennità integrativa speciale relativa all'indennizzo stesso - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, della cessazione dell'efficacia dei provvedimenti emanati al fine di rivalutare l'indennità integrativa speciale in forza di titolo esecutivo - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione della garanzia previdenziale. |
Alessandria | 25.05.11 | 22 | 88 | ordinanza 18.01.11 |
Sanità pubblica - Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni - Previsione, con norma
autoqualificata di interpretazione autentica, che l'indennità integrativa
speciale relativa all'indennizzo stesso non è soggetta a rivalutazione secondo
il tasso di inflazione - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione della
garanzia previdenziale. Sanità pubblica - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni - Indennità integrativa speciale relativa all'indennizzo stesso - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, della cessazione dell'efficacia dei provvedimenti emanati al fine di rivalutare l'indennità integrativa speciale in forza di titolo esecutivo - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione della garanzia previdenziale. |
Parma | 06.04.11 | 15 | 58 | ordinanza 30.10.10 |
Sanità pubblica - Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni - Previsione, con norma
autoqualificata di interpretazione autentica, che l'indennità integrativa
speciale relativa all'indennizzo stesso non è soggetta a rivalutazione secondo
il tasso di inflazione - Violazione del principio di uguaglianza, del diritto di
azione e difesa in giudizio, del principio del giudice naturale, del diritto
alla salute - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale - Lesione del
divieto di trattamenti discriminatori - Lesione degli obblighi internazionali
derivanti dalla CEDU. Sanità pubblica - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni - Indennità integrativa speciale relativa all'indennizzo stesso - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, della cessazione dell'efficacia dei provvedimenti emanati al fine di rivalutare l'indennità integrativa speciale in forza di titolo esecutivo - Violazione del principio di uguaglianza, del diritto di azione e difesa in giudizio, del principio del giudice naturale, del diritto alla salute - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale - Lesione del divieto di trattamenti discriminatori - Lesione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU. |
Parma | 06.04.11 | 15 | 57 | ordinanza 30.10.10 |
Sanità pubblica - Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni - Previsione, con norma
autoqualificata di interpretazione autentica, che l'indennità integrativa
speciale relativa all'indennizzo stesso non è soggetta a rivalutazione secondo
il tasso di inflazione - Violazione del principio di uguaglianza, del diritto di
azione e difesa in giudizio, del principio del giudice naturale, del diritto
alla salute - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale - Lesione del
divieto di trattamenti discriminatori - Lesione degli obblighi internazionali
derivanti dalla CEDU. Sanità pubblica - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni - Indennità integrativa speciale relativa all'indennizzo stesso - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, della cessazione dell'efficacia dei provvedimenti emanati al fine di rivalutare l'indennità integrativa speciale in forza di titolo esecutivo - Violazione del principio di uguaglianza, del diritto di azione e difesa in giudizio, del principio del giudice naturale, del diritto alla salute - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale - Lesione del divieto di trattamenti discriminatori - Lesione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU. |
Milano | 30.09.09 | 39 | 236 | ordinanza 08.03.09 |
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari - Denunciata lesione del principio di rispetto della dignità umana, in considerazione della reiterata sottoposizione della donna a trattamenti altamente invasivi - Irragionevolezza della previsione normativa di un protocollo di procreazione medicalmente assistita generalizzato, immodificabile dal sanitario e non corrispondente alle migliori pratiche mediche - Ritenuta incoerenza con la finalità esplicitata dal legislatore di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana, assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito - Ingiustificata uniformità di trattamento riservata a situazioni soggettive normativamente differenziabili in quanto bisognose di un protocollo terapeutico diversificato - Incidenza sul diritto alla salute della donna e della coppia. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della creazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Denunciata lesione del principio di rispetto della dignità umana, in considerazione della reiterata sottoposizione della donna a trattamenti altamente invasivi - Irragionevolezza della previsione normativa di un protocollo di procreazione medicalmente assistita generalizzato, immodificabile dal sanitario e non corrispondente alle migliori pratiche mediche - Ritenuta incoerenza con la finalità esplicitata dal legislatore di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana, assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito - Ingiustificata uniformità di trattamento riservata a situazioni soggettive normativamente differenziabili in quanto bisognose di un protocollo terapeutico diversificato - Incidenza sul diritto alla salute della donna e della coppia. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Ammissibilità della crioconservazione degli embrioni fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile, nel solo caso in cui il loro trasferimento nell'utero non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione - Omessa previsione che l'impianto dell'embrione possa essere differito per cause diverse da quella legislativamente indicata - Illogica limitazione della crioconservazione fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile - Denunciata lesione del principio di rispetto della dignità umana - Irragionevolezza della previsione normativa di un protocollo di procreazione medicalmente assistita generalizzato, immodificabile dal sanitario e non corrispondente alle migliori pratiche mediche - Ritenuta incoerenza con la finalità esplicitata dal legislatore di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana, assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito - Ingiustificata uniformità di trattamento riservata a situazioni soggettive normativamente differenziabili in quanto bisognose di un protocollo terapeutico diversificato - Incidenza sul diritto alla salute della donna e della coppia - Contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignità umana e rivolti alla tutela della salute dell'interessato ovvero della salute pubblica. Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato - Irrevocabilità del consenso da parte della donna all'impianto in utero degli embrioni creati dal momento della fecondazione dell'ovulo - Lesione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile - Contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignità umana e rivolti alla tutela della salute dell'interessato ovvero della salute pubblica. |
Milano | 30.09.09 | 39 | 235 | ordinanza 08.01.09 |
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari - Denunciata lesione del principio di rispetto della dignità umana, in considerazione della reiterata sottoposizione della donna a trattamenti invasivi e a basso tasso di efficacia - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'intrinseca incoerenza di detta disciplina con la finalità esplicitata dal legislatore di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana, e dell'ingiustificata uniformità di trattamento riservata a situazioni soggettive normativamente differenziabili in quanto bisognose di un protocollo terapeutico diversificato - Incidenza sul diritto alla salute della donna e della coppia - Contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignità umana. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della creazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Denunciata lesione del principio di rispetto della dignità umana, in considerazione della reiterata sottoposizione della donna a trattamenti invasivi e a basso tasso di efficacia - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'intrinseca incoerenza di detta disciplina con la finalità esplicitata dal legislatore di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana, e dell'ingiustificata uniformità di trattamento riservata a situazioni soggettive normativamente differenziabili in quanto bisognose di un protocollo terapeutico diversificato - Incidenza sul diritto alla salute della donna e della coppia - Contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignità umana. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Ammissibilità della crioconservazione degli embrioni fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile, nel solo caso in cui il loro trasferimento nell'utero non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione - Omessa previsione che il trasferimento, da effettuarsi senza pregiudizio per la salute della donna, possa essere da quest'ultima rifiutato, se l'embrione risulta affetto da patologia di cui la coppia è portatrice - Denunciata lesione del principio di rispetto della dignità umana - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'intrinseca incoerenza di detta disciplina con la finalità esplicitata dal legislatore di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana, e dell'ingiustificata uniformità di trattamento riservata a situazioni soggettive normativamente differenziabili in quanto bisognose di un protocollo terapeutico diversificato - Incidenza sul diritto alla salute della donna e della coppia - Contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignità umana. Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato - Irrevocabilità del consenso da parte della donna all'impianto in utero degli embrioni creati dal momento della fecondazione dell'ovulo - Lesione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile - Contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignità umana e rivolti alla tutela della salute dell'interessato ovvero della salute pubblica. |
Padova | 19.08.09 | 33 | 201 | ordinanza 08.10.08 | Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari obbligatori - Vaccinazione antidifterica, antitetanica, antipoliomielitica e antiepatite virale B - Norme della Regione Veneto - Sospensione nel territorio regionale, per tutti i nuovi nati a far data dal 1° gennaio 2008, degli obblighi vaccinali previsti da leggi statali - Ricorso avverso ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione per inottemperanza agli obblighi vaccinali - Ingiustificata disparità di trattamento dei cittadini, irragionevolmente discriminati, quanto alle conseguenze dell'omessa vaccinazione, in ragione della circostanza che la nascita dei bambini sia anteriore o successiva alla data indicata dalla legge regionale. |
Palermo | 04.03.09 | 9 | 58 | ordinanza 18.09.08 | Sanità pubblica - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni - Attribuzione ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni ritenute normativamente assimilabili, con riguardo ai soggetti lesi nell'integrità psico-fisica in conseguenza della somministrazione di derivati del sangue contagiato da HIV - Incidenza sul diritto alla salute. |
Firenze | 03.12.08 | 50 | 382 | ordinanza 23-26.08.08 |
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della creazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Denunciata violazione del principio di rispetto della dignità umana - Asserita lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo dell'intrinseca incoerenza di detta disciplina con la finalità esplicitata dal legislatore di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana, e dell'ingiustificata uniformità di trattamento riservata a situazioni soggettive normativamente differenziabili in quanto bisognose di un protocollo terapeutico diversificato - Incidenza sul diritto alla salute della donna non adeguatamente bilanciato rispetto alla tutela dell'embrione. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Ammissibilità della crioconservazione degli embrioni fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile, nel solo caso in cui il loro trasferimento nell'utero non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione - Omessa previsione che la crioconservazione degli embrioni sia in generale consentita per grave e documentata causa relativa allo stato di salute della donna - Denunciata lesione del principio di rispetto della dignità umana - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Denunciata lesione del principio di inviolabilità della libertà personale - Incidenza sul diritto alla salute della donna non adeguatamente bilanciato rispetto alla tutela dell'embrione - Contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori che non siano rivolti alla tutela della salute dell'interessato ovvero della salute pubblica. Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato - Revocabilità, fino al momento della fecondazione dell'ovulo, della volontà di ciascuno dei soggetti della coppia di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita - Omessa previsione che la donna possa revocare il consenso al trattamento di procreazione medicalmente assistita anche successivamente alla fecondazione dell'ovulo - Denunciata lesione del principio di rispetto della dignità umana - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Denunciata lesione del principio di inviolabilità della libertà personale - Incidenza sul diritto alla salute della donna non adeguatamente bilanciato rispetto alla tutela dell'embrione - Contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori che non siano rivolti alla tutela della salute dell'interessato ovvero della salute pubblica. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto di riduzione embrionaria di gravidanze plurime - Denunciata lesione del principio di rispetto della dignità umana - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Denunciata lesione del principio di inviolabilità della libertà personale - Incidenza sul diritto alla salute della donna non adeguatamente bilanciato rispetto alla tutela dell'embrione. |
Roma | 19.11.08 | 48 | 370 | ordinanza 27-26.06.08 | Sanità pubblica - Regione Lazio - Direttore amministrativo e direttore sanitario delle ASL - Cessazione dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, con possibilità di riconferma (c.d. «spoil system») - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione del principio secondo cui i pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della Nazione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 233/2006, di non fondatezza di questione analoga, ritenuta superata dal giudice rimettente in considerazione della successiva giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 103/2007 e 104/2007). |
Palermo | 17.09.08 | 39 | 275 | ordinanza 15.11.07 | Sanità pubblica - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni - Attribuzione ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contagiata a seguito di somministrazione di derivati del sangue - Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona - Lesione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento di situazioni omogenee con riguardo ai soggetti contagiati da HIV e da epatite a seguito di somministrazione di sangue e agli operatori sanitari che abbiano contratto l'una o l'altra infezione in occasione e durante il servizio - Lesione del principio di tutela della salute e della garanzia assistenziale. |
Grosseto | 22.08.07 | 32 | 533 | ordinanza 30.10.06 |
Sanità pubblica - Medici dirigenti delle ASL - Incarichi di direzione di struttura semplice o complessa - Requisito necessario del rapporto di lavoro esclusivo con la ASL - Distinzione tra l'ipotesi in cui vi sia concreta possibilità di espletare l'attività intramuraria per la presenza di idonee strutture e l'ipotesi di impossibilità di esercizio della stessa attività per l'assenza di strutture idonee - Mancata previsione - Irragionevolezza. Sanità pubblica - Norme della Regione Toscana - Incarichi di direzione delle strutture sanitarie - Requisito necessario del rapporto di lavoro esclusivo - Distinzione tra l'ipotesi in cui vi sia la concreta possibilità di esercitare l'attività intramuraria per la presenza di strutture idonee e l'ipotesi di impossibilità di esercizio della stessa attività per l'assenza di strutture idonee - Mancata previsione - Irragionevolezza. |
Modica | 15.02.06 | 7 | 32 | ordinanza 16.06.04 | Sanità pubblica - Epatite cronica conseguente a trasfusione - Indennizzo - Termine prescrizionale triennale - Ingiustificata diversa disciplina rispetto al termine prescrizionale decennale previsto per l'indennizzo per l'HIV conseguente a trasfusione - Incidenza sul principio di tutela del diritto alla salute - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 27/1998, 267/1998, 226/2000 e 423/2000. |
Bolzano | 14.12.05 | 50 | 577 | ordinanza 05.10.05 | Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Personale di ruolo dell'Azienda sanitaria di Bolzano - Divieto di esercizio di attività libero-professionale extramuraria - Contrasto con i principi fondamentali (diritto di opzione e indennità di esclusivita) stabiliti dalla legislazione statale in materia (art. 2-septies, d.l. n. 81/2004, conv. in legge n. 138/2004). |
Borgo San Lorenzo | 14.12.05 | 50 | 576 | ordinanza 26.07.05 | Sanità pubblica - Superamento del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica a carico del SSN - Obbligo per i produttori dei farmaci (di fascia A) di praticare sul prezzo di vendita uno sconto del 6,8 per cento da trasferire al distributore e da questi al farmacista - Irrazionale determinazione di un nuovo prezzo di commercializzazione senza il concorso del produttore e a seguito di eventi estranei ad esso - Irrazionale imposizione del sacrificio ad un solo soggetto della filiera - Disparità di trattamento del produttore rispetto al grossista ed al farmacista - Irrazionale imposizione di un nuovo e minore prezzo, senza possibilità per il produttore di intervenire nella determinazione e senza tener conto dei criteri di costo e di efficienza - Lesione del principio di libertà d'iniziativa economica privata. |
Cagliari | 07.12.05 | 49 | 574 | ordinanza 16.07.05 | Procreazione medicalmente assistita - Diagnosi preimpianto sull'embrione ai fini dell'accertamento di eventuali patologie (in specie, malattie genetiche di cui siano portatori i potenziali genitori) - Possibilità di ottenerla su richiesta dei soggetti che hanno avuto accesso alle tecniche di procreazione assistita - Esclusione (pur quando l'omissione della suddetta diagnosi implichi un accertato pericolo grave ed attuale per la salute psico-fisica della donna) - Lesione del fondamentale diritto della donna alla salute - Inadeguatezza della tutela dell'embrione - Violazione del principio di eguaglianza - Diversità di trattamento rispetto alla possibilità di diagnosi prenatale ed al diritto dei genitori all'informazione sulla salute del feto in corso di gravidanza. |
Bari | 16.02.05 | 7 | 11 | ordinanza 16.06.04 | Sanità pubblica - Medici dirigenti delle ASL - Previsione per quelli già in servizio alla data del 31 dicembre 1998 e che abbiano optato per la libera professione extramuraria, dell'obbligo di esercitare entro il termine del 14 marzo 2000, l'opzione tra la conferma della scelta della libera professione extramuraria ed il rapporto esclusivo con la ASL con il diritto di esercitare unicamente la libera professione extramuraria - Violazione degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione - Ordinanza motivata con mero richiamo all'istanza di parte. |
Trento | 15.12.04 | 48 | 931 | ordinanza 23.07.04 | Sanità pubblica - Epatite cronica HCV conseguente a trasfusione - Indennizzo - Spettanza al coniuge contagiato dal soggetto emotrasfuso - Conseguente esclusione del convivente more uxorio - Illogicità e contradditorietà rispetto alla finalità di tutela dei soggetti abitualmente conviventi - Incidenza su diritto fondamentale della persona. |
Grosseto | 31.03.04 | 13 | 180 | ordinanza 06.10.03 |
Sanità pubblica - Medici dirigenti delle ASL
- Previsione, per quelli già in servizio alla data del 31 dicembre 1998 e che
abbiano optato per la libera professione extramuraria, dell'obbligo di
esercitare, entro il termine del 14 marzo 2000, l'opzione tra la conferma della
scelta della libera professione extramuraria ed il rapporto esclusivo con la ASL
con il diritto di esercizio unicamente della libera professione intramuraria -
Irrevocabilità della scelta - Lamentata assenza di strutture idonee a
consentire la libera professione intramuraria - Violazione del principio di
uguaglianza - Incidenza sul principio di tutela del lavoro - Violazione del
principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Irragionevolezza -
Ingiustificato deteriore trattamento dei medici che abbiano optato per il
rapporto esclusivo rispetto ai medici che abbiano optato per la professione
extramuraria per i quali è prevista la revocabilità della scelta. |
Udine | 10.03.04 | 10 | 110 | ordinanza 21.07.03 | Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi novanta giorni - Possibilità quando siano accertate rilevanti malformazioni del nascituro che determinino grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna - Contrasto con il diritto inviolabile di ogni essere umano alla vita - Contrasto con il divieto della pena di morte - Lesione del diritto alla salute del nascituro |
Venezia | 01.10.03 | 39 | 757 | ordinanza 07.07.03 | Sanità pubblica - Vaccinazione antitetanica obbligatoria - Violazione del diritto alla salute del singolo, non sussistendo pericolo di contagio pubblico, che giustifichi l'obbligatorietà della vaccinazione stessa |
Genova | 26.02.03 | 8 | 52 | ordinanza 03.12.02 | Sanità pubblica - Regione Liguria - Sostituzione delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Legittimazione delle ASL nei giudizi pendenti relativi a detti rapporti - Contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia (d.lgs. n. 502/1992) e in particolare con l'art. 6 della legge n. 724/1994 che vieta alle Regioni di fare gravare sulle ASL i debiti e i crediti facenti capo alle soppresse USL - Indebita disciplina con efficacia retroattiva di situazioni già regolate in maniera diversa dalla legislazione statale - Incidenza sul diritto di azione - Violazione dei principi del giusto processo - Eccedenza dai limiti della competenza regionale |
Macerata | 19.02.03 | 7 | 33 | ordinanza 20.11.02 | Elezioni - Nomina a sindaco - Incompatibilità per i primari di divisione delle ASL del territorio comunale - Abrogazione con d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico in materia di enti locali) - Esorbitanza dalla finalità del testo unico, stabilita con la legge di delega, di «riunire e coordinare la normativa vigente» - Eccesso di delega |
Forlì | 29.01.03 | 4 | 12 | ordinanza 16.11.02 |
Elezioni - Nomina a sindaco - Incompatibilità per i primari di divisione delle ASL del territorio comunale - Abrogazione con d.lgs. n. 267/2000 - Eccesso di delega - Irragionevolezza - Ingiustificata diversa disciplina rispetto alle incompatibilità previste per le nuove figure dirigenziali sanitarie - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. |
Bologna | 15.01.03 | 2 | 565 | ordinanza 14.10.02 | Sanità pubblica - Responsabilità patrimoniale delle Regioni per tutti i debiti delle unità sanitarie locali, ivi compresi quelli relativi al risarcimento del danno per responsabilità civile (nella specie: morte per immunodeficienza acquisita a seguito di emotrasfusione) - Limitazione della responsabilità patrimoniale alle sole obbligazioni delle Unità Sanitarie locali nascenti da contratti di fornitura di beni e servizi - Mancata previsione - Violazione del principio di copertura finanziaria - Lesione del principio di autonomia finanziaria delle Regioni. |
Bergamo | 04.12.02 | 48 | 518 | ordinanza 16.09.02 | Sanità pubblica - Malattie tumorali - Cure a carico del Servizio sanitario nazionale - Limitazione alle patologie indicate nell'allegato 1 della legge impugnata - Mancata previsione per i pazienti in stato di indigenza, privi di alternative terapeutiche, di accesso alla multiterapia Di Bella (MDB) anche per patologie non indicate nell'allegato 1, in caso di diagnosticata stabilizzazione della malattia - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto alla tutela della salute. |
Savona | 24.04.02 | 17 | 172 | ordinanza 10.01.02 | Reato in genere - Esercizio abusivo della professione di odontoiatra - Configurabilità del reato anche per i laureati in medicina e chirurgia, immatricolati negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1983-84, 1984-85, abilitati all'esercizio della professione, che non abbiano potuto esercitare la prevista opzione per l'esercizio della professione di odontoiatra entro il 31 dicembre 1991, per essersi laureati successivamente a tale data - Irragionevolezza - Ingiustificato deteriore trattamento di situazioni identiche in base al mero elemento temporale. |
Milano | 27.03.02 | 13 | 118 | ordinanza 31.12.01 | Riconosciuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 49/2000 nella parte in cui viene fissato il termine di cui all'art. 15-quater comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni) al 14 marzo 2000, termine anteriore a quello di entrata in vigore della norma stessa in contrasto con l'art. 73 della costituzione |
Pisa | 02.01.02 | 1 | 958 | ordinanza 05.11.01 | Sanità pubblica - Operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psicofisica conseguenti ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezioni da epatite - Diritto ad indennizzo come stabilito per gli operatori sanitari che, nelle stesse condizioni, abbiano contratto infezione da HIV - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Violazione di un dovere fondamentale di solidarietà sociale - Lesione del diritto alla salute e del principio di garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 118/1996, 226/2000 e 423/2000. |